Minore straniero non accompagnato e regolamento di competenza
08 Maggio 2019
Il caso. il giudice tutelare del tribunale di Novara, pronunciandosi sulla richiesta di un cittadino albanese, di tutela del fratello minore privo di genitori, allontanatosi dal suo paese di origine con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente presso di lui in Italia, trasmetteva gli atti per competenza al tribunale per i minorenni di Torino per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, ritenendo che si trattasse di minore straniero non accompagnato. Il tribunale per i minorenni di Torino adito sollevava il regolamento d'ufficio di competenza in quanto riteneva di non essere in presenza di minore non accompagnato, indicando come competente a provvedere il giudice tutelare di Novara.
Lo status di minore straniero non accompagnato e il regolamento di competenza. La Corte di Cassazione, non condividendo la tesi sostenuta dal Tribunale per i minorenni, ne dichiara la competenza, poiché «per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». In particolare, i due profili dell'assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di accompagnato che consente di delineare, a contrario, quello di minore non accompagnato, ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale. Pertanto, nel caso in esame, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale per i minorenni ha erroneamente negato al minore lo status di «minore non accompagnato» perché assistito dal fratello maggiorenne in Italia, trascurando il rilievo dell'assenza di persone cui doveva essere affidata la rappresentanza e la responsabilità legale del minore, in quanto non poteva risultare sufficiente a tal fine l'atto notarile con il quale i genitori lo avevano affidato alle cure del fratello. |