Regime probatorio delle lesioni di lieve entità ex art. 139 cod. ass.

Cristiano De Giovanni
08 Maggio 2019

In presenza di lesioni lievi (danno da cd. micropermanente) quale tipo di accertamento probatorio è richiesto e l'esame clinico strumentale obiettivo è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere dette lesioni a fini risarcitori?
Massima

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame.

Il caso

A seguito di sinistro stradale una parte ha convenuto innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace l'altra unitamente alla compagnia di assicurazione della stessa al fine di vedere condannata la impresa assicurativa al ristoro dei danni fisici, patrimoniali e non; l'impresa convenuta, nel contestare la domanda attorea limitatamente al solo profilo del “quantum”, ha eccepito che le lesioni di lieve entità non potevano essere risarcite ove non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

Il Giudice di Pace ha condannato la convenuta compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni fisici e ad alcune spese mediche.

L'attrice ha, quindi, proposto gravame al Tribunale per vedersi liquidare tutte le spese e per ottenere una diversa stima del danno non patrimoniale; nel costituirsi la compagnia di assicurazione appellata ha proposto, in via incidentale, domanda di accertamento negativo del danno biologico permanente difettando un accertamento strumentale significativo.

Il Tribunale ha riconosciuto le maggiori spese in favore dell'appellante e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha rigettato la domanda di ristoro del danno biologico permanente.

L'appellante ha, pertanto, proposto ricorso in Cassazione formulando, come primo motivo per violazione di legge, che fosse accertato, in via principale, che il danno biologico permanente per lesioni di lieve entità dovesse essere risarcito anche in assenza di esami strumentali ovvero, in via subordinata, che, anche in assenza di accertamenti strumentali, dovessero essere accertate le lesioni derivate dal trauma rispetto al periodo di malattia dovendo leggersi congiuntamente i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 l. n. 27/2012 in relazione all'art. 139 cod. ass.; come secondo motivo per violazione di legge, la questione che il Tribunale sembrasse far dipendere la risarcibilità del danno morale, in presenza di lesioni alla persona, esclusivamente dalla esistenza del pregiudizio biologico permanente; come terzo motivo per violazione di legge, l'ulteriore questione che il Tribunale non avesse ritenuto necessaria la perizia di parte.

La questione

La questione è la seguente: in presenza di lesioni lievi (danno da cd. micropermanente) quale tipo di accertamento probatorio è richiesto e l'esame clinico strumentale obiettivo è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere dette lesioni a fini risarcitori?

Le soluzioni giuridiche

Per quanto di interesse deve osservarsi che nella pronuncia in commento la Suprema Corte, nell'esaminare il primo motivo del ricorso, ha analizzato la struttura e la ratio dell'intervento legislativo di cui alla l. 24 marzo 2012 n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” che – nel convertire con modificazioni il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – all'art. 32, commi 3-ter e 3-quater ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura superiore al 9% della complessiva validità dell'individuo.

Ha, infatti, richiamato i due diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sorti in ordine al valore interpretativo da riconoscere alle due nuove disposizioni: A) secondo l'uno, il legislatore con dette norme avrebbe posto un limite legale ai mezzi con cui provare il danno alla persona, quando questo abbia prodotto esiti micro-permanenti; B) secondo l'altro, le norme in esame avrebbero introdotto una franchigia nel caso di danno alla salute cagionato da sinistri stradali. Ha, poi, concluso per la non condivisibilità né dell'uno né dell'altro.

E, infatti, nel richiamare il diverso e ulteriore orientamento espresso da due pronunce della stessa Suprema Corte (26 settembre 2016 n. 18773 e 19 gennaio 2018 n. 1272), ha affermato che:

  • i commi 3-ter e 3-quater dettano precetti identici;
  • il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale;
  • il danno va accertato con i criteri medico legali quali l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali, criteri non gerarchicamente ordinati ma da utilizzarsi secondo le leges artis per accertare le lesioni e i relativi postumi.

Ha, dunque, concluso che le due norme si differenziano solo perché il comma 3-ter fa riferimento ai soli postumi permanenti e il comma 3 quater, oltre che ai postumi permanenti, include anche quelli temporanei ma la ratio di fondo è che il danno alla salute va valutato e accertato dal medico legale e poi dal giudice secondo rigorosi criteri scientifici senza poter ricorrere alle sole dichiarazioni della vittima ovvero a suggestioni o ipotesi. Pertanto anche i postumi non visibili ma accertabili con criteri scientifici sono risarcibili.

Osservazioni

Il contenuto della sentenza è sufficientemente chiaro nell'analizzare i profili critici relativi alla risarcibilità delle lesioni di lieve entità (danno da c.d. micropermanente).

Per quanto d'interesse preme evidenziare che la questione di fondo attiene alla individuazione di un criterio normativo che consenta di assicurare una tutela effettiva di tipo risarcitorio anche alle lesioni di lieve entità e che, nel contempo, tenga conto di criteri di natura economica come l'interesse generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Lo strumento individuato dal legislatore per contemperare le due suindicate finalità e, quindi, per evitare l'erogazione di indennizzi non dovuti per lesioni inesistenti ma anche per prevenire la semplice negligenza colposa nell'accertamento di micro danni, è il rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia per liquidare il danno biologico, sia temporaneo che permanente.

Ecco, quindi, che l'accertamento medico legale altro non è che il mezzo per accertare obiettivamente la esistenza in corpore della vittima, le ipotesi o le suggestioni.

Si realizza nel campo assicurativo quel bilanciamento tra valori costituzionali quali il diritto alla salute ex art 32 Cost. e il diritto all'esercizio di una attività economica ex art. 41 Cost. secondo criteri di ordinata e prevedibile gestione evitando ipotesi di fraudolenta appropriazione di risorse economiche e risparmi collettivi attraverso il ricorso a regole scientifiche che assicurano la necessaria obiettività richiesta dal suindicato bilanciamento in termini normativi.

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