Codice Civile art. 1536 - Inadempimento.

Cesare Taraschi

Riferimenti normativi:
art. 1515 - Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.
art. 1516 - Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Regio Decreto Legge del 30 giugno 1932 n. 815 Epigrafe
Legge del 5 gennaio 1933 n. 118 Epigrafe
Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 90 Epigrafe


Inadempimento.

[I]. In caso di inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

Inquadramento

In caso d'inadempimento della vendita a termine dei titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516 c.c., salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

Si vedano, in proposito, le norme del r.d.l. n. 815/1932, conv. nella l. n. 118/1933, che offrono alla parte adempiente, a differenza degli artt. 1515 e 1516 c.c., il vantaggio di ottenere con maggiore rapidità e semplicità di mezzi uno speciale titolo esecutivo formato dagli organi di Borsa, cd. certificato di credito (Greco, Cottino, 490).

È comunque possibile il ricorso alle comuni disposizioni codicistiche relative al termine essenziale (Cagnasso, 1052).

Il rapporto giuridico tra l'intermediario di borsa, incaricato di concludere operazioni di borsa in proprio nome e per conto di chi ha conferito l'ordine, e quest'ultimo, è fondamentalmente regolato dagli usi di borsa, costituenti usi normativi praeter legem, con la conseguenza che l'intermediario non può essere ritenuto inadempiente nei confronti del cliente per la mancata consegna di titoli azionari comprati per suo conto, quando il ritardo dipenda da fattori estranei al comportamento delle parti e sia considerato come evento normale negli usi di borsa (Cass. I, n. 2907/1992: nella specie, il ritardo era dovuto a fattori di ordine tecnico, quali meccanismi di borsa e di stanza di compensazione). Secondo altra tesi, nei contratti di borsa l'incarico che l'interessato conferisce all'agente (nella specie, banca) per la conclusione di un contratto di compravendita di titoli si configura come una sottospecie di mandato senza rappresentanza (commissione), perché l'agente non compra dal cliente i titoli offerti, né vende allo stesso i titoli richiesti (Cass. I, n. 3727/1969).

Occorre ora tener conto della normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998, contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, la disciplina dettata dall'art. 23, comma 6, del predetto d.lgs., in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. I, n. 10111/2018). Invero, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. I, n. 15936/2018).

In ordine alla disciplina dei contratti di vendita a termine di titoli di credito, vedi sub art. 1531 c.c.

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bianchi D'espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Trattato Cicu-Messineo, 1969; Bocchini, Vendite con contenuti speciali, in Tr. Res., 2000; Cagnasso, I contratti di borsa, in Tr. Res., 1984; Carpino, La vendita a termine di titoli di credito, in Tr. Cicu-Messineo, 1969; Coltro Campi, I contratti di borsa nella giurisprudenza, III, Milano, 1989; Corrado, I contratti di borsa, in Tr. Vas., 1950; La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Greco, Cottino, Della Vendita, in Comm. S.B., 1962; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Serra, voce Contratti di borsa, in Enc. giur. it., Roma, 1988.

Sommario