Codice Civile art. 1574 - Locazione senza determinazione di tempo.

Francesco Agnino

Riferimenti normativi:
Legge del 9 dicembre 1998 n. 431 Epigrafe
Legge del 27 luglio 1978 n. 392 Epigrafe


Locazione senza determinazione di tempo.

[I]. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione [1616], questa s'intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di una industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.

Inquadramento

Atteso che la durata della locazione ne è un elemento essenziale, il legislatore si preoccupa di dettare regole suppletive per determinarla, nel caso in cui le parti non vi procedano, al fine di prevenire possibili nullità.

Ipotesi residuali di applicazione dell'art. 1474

L'intera disciplina dell'art. 1574 c.c. in tema di locazione senza determinazione di tempo ha oramai una limitatissima rilevanza, essendo le regole ivi stabilite destinate a trovare applicazione in casi a dir poco residuali, visto che, da tempo e tuttora, praticamente (quasi) tutte le locazioni, o per previsione contrattuale o per l'intervento normativo, hanno una determinata efficacia nel tempo (Cass. n. 434/1978). Per questo, è stato deciso che alla locazione senza determinazione di tempo, all'omessa pattuizione del termine finale, supplisce sì, tuttora, in linea di principio, l'art. 1574 c.c., ma in primo luogo per come è stato integrato dagli artt. 1, 26 e 27 l. n. 392/1978 [applicazione ratione temporis] (Cass. n. 2022/1984).

La molto circoscritta rilevanza della norma codicistica deriva in particolare dalle inderogabili previsioni introdotte prima dalla l. n. 392/1978, che prescriveva una durata minima quadriennale per i contratti abitativi e, ora, di quattro anni più quattro (c.d. ordinari) ex lege n. 431/1998; di sei anni (con rinnovo automatico, in caso di assenza dei motivi di cui all'art. 29 l. n. 392/1978, per analogo periodo e, successivamente, di sei anni in sei anni con possibilità di disdetta non motivata ad ogni scadenza) per gli «usi diversi»; di nove anni per le locazioni alberghiere (con rinnovo automatico evitabile); ancora di sei anni per le locazioni di immobili destinati ad attività ricreative, assistenziali, culturali o locati allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali.

Applicazioni della giurisprudenza

La disposizione dell'art. 1574, comma 1, n. 1, a norma del quale, quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa, se si tratta di casa senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di una industria o di un commercio, si intende convenuta per la durata di un anno, salvi gli usi locali, si riferisce tanto agli usi che prevedono una diversa durata del rapporto quanto a quelli che prevedono una diversa scadenza, con la conseguenza che, nel caso di tacita riconduzione di una casa senza arredamento, la nuova scadenza della locazione, che, ove non sia applicabile la legge sull'equo canone, ha la durata prevista dall'art. 1574 c.c., espressamente richiamato dall'art. 1597 c.c., deve essere determinata in coincidenza con la data della locale scadenza consuetudinaria, ove di essa sia accertata l'esistenza (Cass. n. 6861/1993).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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