Codice Civile art. 1758 - Pluralità di mediatori.

Caterina Costabile

Pluralità di mediatori.

[I]. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755 ss.].

Inquadramento

Il legislatore ha stabilito che i contraenti devono pagare la provvigione una sola volta, indipendentemente dal numero di mediatori, perché è sempre unico il risultato economico dell'attività di mediazione.

Le parti possono, peraltro, derogare a tale principio (Stolfi, Della mediazione, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1970, 42).

La norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui l'intermediato si serva congiuntamente di più mediatori, i quali agiscono in cooperazione tra di loro ed in esecuzione dello stesso incarico, sia nell'ipotesi di intervento distinto di più mediatori sia esso simultaneo, successivo, autonomo, in base allo stesso o più incarichi (Carraro, 299).

Risulta, pertanto, irrilevante il fatto che i mediatori abbiano agito l'uno ad insaputa dell'altro purché ciascuno dei mediatori si sia giovato dell'apporto utile dell'altro (Cass. III, n. 5952/2005), integrando un nesso di concausalità tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare (Rolfi, 101).

La norma non trova applicazione nelle ipotesi in cui ciascuna parte si sia avvalsa dell'opera di un proprio mediatore per trattare il medesimo affare: in questo caso, infatti, ciascun intermediario potrà pretendere la corresponsione dell'intera provvigione da chi gli ha conferito l'incarico, e non avrà titolo contrattuale per agire nei confronti del cliente dell'altro mediatore (Carraro, ult. cit.; Stolfi, Della mediazione, 44).

La regola dell'art. 1758 secondo cui se l'affare è concluso con l'intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, è spiegata dalla giurisprudenza in chiave «causale» ritenendosi che il diritto alla divisione della provvigione spetta, non soltanto in caso di cooperazione simultanea e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando i mediatori abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un “nesso di concausalità obiettivo» tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare (Cass. II, n. 21758/2016; Cass. III, n. 16157/2010; Cass. II, n. 8443/2000; Cass. III, n. 1564/1998).

Pertanto, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758, ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. III, n. 1507/2007).

Ripartizione della provvigione

Secondo un orientamento la ripartizione interna della provvigione tra i mediatori dovrebbe avvenire in parti uguali, indipendentemente dall'entità e dall'importanza dell'opera (Carraro, ult. cit.).

Tuttavia, la tesi prevalente in dottrina (Carraro, 299; Rolfi, 101) e giurisprudenza (Cass. III, n. 5952/2005) ritiene che a ciascun mediatore vada attribuito un compenso proporzionale al contributo causale che esso ha fornito.

La S.C. ha evidenziato che l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno dei mediatori la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso il debitore può liberarsi mediante il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori mentre gli altri avranno azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte (Cass. III, n. 15484/2008; Cass. III, n. 7311/1997; Cass. II, n. 2898/1987).

Ciò in quanto l'art. 1758 non ha carattere di disposizione speciale rispetto all'art. 1755 c.c., per cui soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti tra le quali è stato concluso l'affare anche quando la conclusione sia stata determinata dall'attività intermediatrice di più persone, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 c.c.

Casistica

Si è ritenuto che, spettando il diritto alla provvigione a chi ha effettivamente prestato opera di mediazione, nessun compenso è dovuto al soggetto che si sia limitato a segnalare l'affare ad altri, cha abbia poi provveduto a ricercare il contraente ed a stabilire il contatto tra le parti, dal momento che in questo caso non sussiste una pluralità di mediatori (Cass. III, n. 1233/2000).

La S.C. ha, peraltro, chiarito che nell'ipotesi in cui solo alcuni mediatori siano iscritti al ruolo istituito con la l. n. 39/1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall'accipiens la quota eccedente al medesimo versata (pur non avendo quest'ultimo diritto a riceverla trattandosi di pagamento privo di causa) ma tuttavia, ove l'intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto, e l'accipiens rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritto può pretendere da colui che l'ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore, giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all'obbligo insorgente in capo all'accipiens per aver ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, (anche) la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo (Cass. III, n. 5766/2005).

È stato, inoltre, rimarcato che l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non integra un comportamento concludente implicante revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, unicamente la parziarietà dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione (Cass. III, n. 3437/2002). In tale ipotesi ciascuno dei mediatori risponde comunque per la totalità dei danni cagionati dalle sue colpevoli omissioni, essendo tenuto in proprio agli obblighi specifici di informazione, di comunicazione e di avviso nei confronti del soggetto intermediato.

Submediazione

La submediazione è un rapporto di mediazione corrente tra il mediatore già incaricato ed un terzo, cui sia deferito dal primo l'incarico afferente alla conclusione dello affare a lui affidato da altri soggetti.

La giurisprudenza reputa ammissibile la submediazione in ragione dell'autonomia negoziale delle parti. In tal caso, alla parte che abbia dato incarico al mediatore spetta — in applicazione analogica dell'art. 1595 — l'azione diretta nei confronti del submediatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il mediatore originariamente incaricato, che continua pertanto ad essere soggetto anche alle obbligazioni di informazione, di comunicazione e di avviso di cui all'art. 1759 c.c., qualora ne sussistano le condizioni di applicabilità in relazione alle circostanze a lui note (Cass. III, n. 3437/2002).

Inoltre, l'obbligo di corrispondere la provvigione al submediatore resta a carico del solo mediatore, che direttamente gli ha conferito l'incarico, non essendo applicabile la disciplina dell'art. 1758 che riguarda la diversa ipotesi di più mediatori incaricati dalla medesima parte (Cass. III, n. 9350/1991).

Il rapporto tra le parti del futuro contratto ed il mediatore va, difatti, tenuto distinto da quello instaurato tra il mediatore stesso ed altro eventuale intermediario da lui incaricato, prendendo essi le mosse da distinti ed autonomi contratti: donde la validità della richiesta del submediatore di far valere le sue pretese direttamente nei confronti di colui dal quale abbia ricevuto l'incarico, senza che possa farsi applicazione dell'art. 1758, che riguarda il caso di più mediatori incaricati da una medesima parte. Infatti i rapporti tra il primo dante causa ed il suo avente causa vanno tenuti distinti da quelli tra quest'ultimo ed il titolare del subdiritto, che sono regolati in base al titolo di acquisto, mentre alcun rapporto può essere di norma ipotizzato tra il titolare del subdiritto e l'originario dante causa, restando interposta tra detti soggetti la figura di colui che ha costituito il subdiritto, salva l'eccezionale facoltà (prevista in tema di locazione ma estensibile a tutti i casi di subcontratto) attribuita al solo originario dante causa, di agire per la tutela dei suoi diritti originari direttamente nei confronti del titolare del sub diritto — senza tuttavia che quest'ultimo sia a sua volta legittimato ad agire nei confronti del primo dante causa anziché di colui che gli ha trasmesso il subdiritto (Cass. III, n. 9350/1991).

Bibliografia

Carraro, La mediazione, Padova, 1960; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm. 1957, I, 214; Guidotti, Ancora in tema di mediazione, in Giur. comm. 2005, 2, 176; Guidotti, La mediazione, in Contr. impr., 2004, 927; Minasi, Mediazione, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Rolfi, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. mer., 2011, 1, 85; Sesti, Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene, in Resp. civ. e prev. 2009, 11, 2286.

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