Codice Civile art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Caterina Costabile

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

[I]. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

[II]. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

[III]. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

[IV]. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [2756].

Inquadramento

Se il soggetto che stipula il contratto di assicurazione è anche il titolare dell'interesse la cui tutela è assunta dall'assicuratore, vi è coincidenza fra il contraente la polizza assicurativa e l'assicurato. Tuttavia, il contraente può essere anche una persona diversa dall'assicurato e stipulare la polizza per conto altrui o per conto di chi spetta.

Nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato è identificato nel contratto mentre in quella per conto di chi spetta l'assicurato sarà identificato solo al momento del verificarsi del sinistro in colui che, nel caso concreto, si è rivelato essere esposto al rischio assicurato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 229).

La funzione della clausola «per conto di chi spetta» è, invero, quella di consentire l'incondizionato e automatico trasferimento della garanzia assicurativa in seguito e per effetto del trasferimento — nel corso del contratto di assicurazione — del bene assicurato e, quindi, della titolarità dell'interesse al risarcimento del danno.

L'art. 1891 stabilisce che in entrambe le ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto mentre i diritti sono acquisiti dall'assicurato in ossequio al principio dell'interesse all'assicurazione su cui si fonda l'assicurazione contro i danni (Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 417).

A differenza che nell'assicurazione per conto altrui, in cui le caratteristiche del soggetto assicurato incidono sulla valutazione del rischio e quindi sul premio, nell'assicurazione per conto di chi spetta, l'interesse assicurato viene valutato esclusivamente con riferimento al bene che il contraente assicura posto che il soggetto titolare non è noto al momento della stipula (Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 431).

La S.C. ha chiarito che l'accertamento della comune volontà contrattuale delle parti al fine di stabilire se esse abbiano inteso stipulare un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione (Cass. III, n. 21412/2014; Cass. III, n. 13058/2007).

La disposizione in parola disciplina altresì la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto ed il regime di opponibilità delle eccezioni da parte dell'assicuratore.

L'ultimo comma attribuisce al contraente un privilegio speciale mobiliare sulle somme dovute dall'assicuratore a garanzia del rimborso dei premi pagati e delle spese del contratto.

Molto diffusa nella prassi è la clausola di vincolo con la quale il contraente assicurato attribuisce ad un terzo il diritto a riscuotere l'indennità, clausola ampiamente utilizzata nelle ipotesi in cui il contratto di assicurazione è collegato ad un contratto di finanziamento.

Natura giuridica

La dottrina dominante ravvisa nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta un contratto a favore di terzi pur precisando che le disposizioni contenute nell'art. 1891 si discostano sotto diversi profili dalla disciplina generale del contratto a favore di terzi, quale risulta dagli artt. 1411, 1412 e 1413 (Donati, 69; Salandra, in Comm. S.B., 1966, 231).

Secondo una diversa impostazione, invece, l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta andrebbe ricondotta nell'ambito del fenomeno dell'agire per conto altrui o della sostituzione (Buttaro, Assicurazione contro i danni, 1958, 498; Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 431)

Anche in giurisprudenza è emersa la tendenza a ricondurre l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta al contratto a favore di terzi (Cass. III, n. 10684/2008; Cass. I, n. 7769/1997), evidenziandosi che l'art. 1891 prende in considerazione una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto, quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Pertanto, lo specifico requisito dell'interesse nell'assicurazione ex art. 1891 risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato terzo, a norma dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso mentre, in relazione al secondo aspetto, l'interesse non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, risolvendosi anche in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (Cass. III, n. 13058/2007).

In particolare, le S.U. hanno ritenuto che all'assicurazione per conto di chi spetta non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, comma 3, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne (Cass. S.U., n. 5556/2002).

Legittimazione a far valere i diritti nascenti dal contratto

Ad avviso della giurisprudenza nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta la legittimazione attiva al pagamento dell'indennizzo, in caso di verificarsi del sinistro, spetta all'assicurato ravvisando tale posizione giuridica nel proprietario dei beni (Cass. VI, n. 30653/2017; Cass. III, n. 26253/2007; Cass. III, n. 24901/2005).

Pertanto, nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 (Cass. III, n. 13377/2018).

Tale impostazione che attribuisce la titolarità dell'interesse al solo proprietario del bene è sostenuta anche dalla dottrina prevalente (Buttaro, ult. cit.).

In questo modo l'art. 1891 pone una disciplina autonoma rispetto all'art. 1705 c.c. (mandato senza rappresentanza) distinguendo nettamente la posizione giuridica del contraente da quella dell'assicurato.

Il secondo comma dell'art. 1891 dispone che il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato — ivi compreso l'indennizzo — solo con l'espresso consenso di questi.

Ad avviso della S.C. la norma configura un'ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Cass. III, n. 4656/2006).

Essendo, per espressa previsione legislativa, necessario il consenso espresso dell'assicurato il contraente che agisce nei confronti dell'assicuratore non può invocare quale titolo per la legittimazione l'esistenza di un mandato tacito ricevuto dall'assicurato o la ratifica tacita da parte di quest'ultimo del proprio operato processuale (Cass. III, n. 16826/2003). Per tale ragione dal comportamento dell'assicurato, che abbia preferito ricevere il risarcimento del danno dal vettore, non può dedursi il suo «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima (Cass. III, n. 13456/2004).

Ad avviso della S.C., il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2 (Cass. III, n. 4923/2018).

Poiché il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, ovvero i suoi eredi, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbiano subito a causa della loro prescrizione (Cass. sez. lav., n. 28695/2011), dovendo peraltro escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, qualora egli abbia anche avuto cura di informare gli eredi del beneficiario della polizza assicurativa della stipula del contratto, comunicando loro tutti gli elementi identificativi della medesima (Cass. III, n. 13329/2004).

Il secondo comma dell'art. 1891 non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 dichiara espressamente inderogabili se non in senso più favorevole all'assicurato: deve pertanto ritenersi valida in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta la clausola secondo la quale solo il contraente può esercitare i diritti e le azioni nascenti dal contratto (Cass. I, n. 709/1995).

Clausola di vincolo

La clausola di vincolo costituisce una deroga al principio indennitario tipica delle assicurazioni contro i danni: con detta clausola, difatti, il contraente assicurato attribuisce ad un terzo il diritto a riscuotere l'indennità.

L'ipotesi ricorre con frequenza nelle ipotesi in cui il contratto di assicurazione è collegato ad un contratto di finanziamento per il tramite di una clausola, detta appunto di vincolo, che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto o danneggiamento, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore.

Di regola, detta appendice può assumere una duplice configurazione: l'assicuratore si obbliga, nei confronti dell'assicurato (e non di rado anche del terzo), a non corrispondere l'indennizzo all'assicurato medesimo se non previo consenso del terzo vincolatario ovvero a corrisponderlo direttamente a quest'ultimo, con pattuizione la cui efficacia cessa col ripianamento dell'esposizione debitoria nei suoi riguardi (Cass. III, n. 21390/2009; Cass. III, n. 20743/2004).

La dottrina esclude che detta tipologia di clausola trasformi il contratto in una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Bottiglieri, in Comm. S., 2010, 83).

La giurisprudenza prevalente ha accolto la ricostruzione giuridica della clausola di vincolo quale contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 (Cass. III, n. 15502/2002; Cass. III, n. 4791/2001).

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cd. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. III, n. 25610/2015).

La S.C. ha, inoltre, chiarito che, nel caso in cui a una polizza di assicurazione contro il furto di un bene venduto con patto di riservato dominio sia apposta una c.d. «appendice di vincolo», in virtù della quale l'assicuratore si obblighi a pagare l'indennizzo all'acquirente solo col consenso scritto del venditore, tale clausola non è di per sé sufficiente per ritenere che l'interesse assicurato (ai sensi dell'art. 1904) sia soltanto quello dell'acquirente; in tal caso spetta al giudice di merito stabilire, sulla base sia del testo della polizza sia dello scopo perseguito dalle parti, se queste ultime abbiano inteso stipulare una assicurazione per conto altrui in favore del venditore, ex art. 1891, ovvero un'assicurazione del diverso interesse vantato dall'utilizzatore economico del bene (Cass. III, n. 21390/2009).

Eccezioni opponibili all'assicurato

Per quel che riguarda i rapporti tra assicuratore e assicurato il legislatore disciplina il regime delle eccezioni in relazione al presupposto che i diritti spettanti all'assicurato trovano il proprio fondamento nel contratto concluso dallo stipulante (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 233).

L'assicuratore può, pertanto, opporre all'assicurato le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente (Cass. III, n. 22809/2009). La S.C. ha peraltro rimarcato che nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti «ex contractu» all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo. La violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza (Cass. III, n. 8670/2009).

Essendo l'art. 1891 derogabile dalle parti in quanto non ricompreso tra le disposizioni indicate dall'art. 1932, le eventuali clausole limitative e le eccezioni previste nel contratto possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali (Cass. III, n. 1362/2012).

Prescrizione

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che, poiché nell'assicurazione per conto altrui l' assicurato non coincide con il contraente ed il diritto all'indennizzo nell'assicurazione della responsabilità civile inizia a prescriversi dal momento in cui il terzo danneggiato rivolge all'assicurato la sua richiesta di risarcimento, qualora l'assicurazione di responsabilità sia stata stipulata per conto altrui la prescrizione non potrà che decorrere dal momento della ricezione della richiesta risarcitoria da parte del terzo assicurato, non da parte del contraente (Cass. III, n. 15376/2011).

Casistica

La S.C. ha evidenziato che all'assicurazione per conto altrui contro gli infortuni, stipulata da un soggetto privo della qualità di consumatore (nella specie, contratta da un ordine professionale a beneficio degli iscritti), è inapplicabile la disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lg. n. 206/2005, a nulla rilevando che tale qualità sia rivestita dal beneficiario (Cass. VI, n. 21070/2012).

I giudici di legittimità hanno ritenuto, in tema di assicurazione contro gli infortuni e/o a copertura della r.c., che la circostanza che la Direzione Didattica di un istituto scolastico stipuli una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni dei quali lo stesso stipulante non può essere chiamato a rispondere (in ragione del fatto che, ex lege, legittimato passivo delle richieste di risarcimento per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico poste in essere durante l'orario della scuola è soltanto il MIUR), fa sì che il giudice del merito debba porre in essere una scelta interpretativa basata sull'art. 1367 c.c., che consenta di attribuire al contratto un effetto, anche e soprattutto con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1891, piuttosto che a negarglielo (Cass. III, n. 2335/2018; Cass. III, n. 3275/2016).

È stato, invero, evidenziato che, ove al MIUR fosse negato di avvalersi della copertura assicurativa attribuitagli dal contratto stipulato dalla singola direzione didattica, detto contratto risulterebbe del tutto privo di utilità, anche con profili di mancanza di causa (ex artt. 1325 e 1882), non essendo idoneo a manlevare l'unico soggetto che possa essere chiamato a rispondere per responsabilità derivante da condotte del personale e degli alunni. Da qui la necessità di operare un'interpretazione del contratto che sia «congrua» con il principio di conservazione di cui all'art. 1367, valorizzando, appunto, la possibilità di interpretare il contratto come stipulato per conto altrui o di chi spetta ai sensi dell'art. 1891.

Bibliografia

Buttaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987.

Sommario