Criterio della “doppia riparametrazione”: condizioni di applicabilità

Redazione Scientifica
08 Maggio 2019

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, nessuna norma di carattere generale impone alle Stazioni Appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il...

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, nessuna norma di carattere generale impone alle Stazioni Appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo, previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della cosiddetta “doppia riparametrazione”, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

Ampia discrezionalità della S.A. nell'individuazione delle formule per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche. Una volta utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, la Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nell'individuare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, in modo da consentire ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

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