Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Giuliano Buffelli
09 Maggio 2019

L'art. 5 della legge delega n. 155/2017, titolato “Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento”, prevede testualmente che nell'esercizio della delega il Governo dovesse attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi...
Premessa

L'art. 5 della legge delega n. 155/2017, titolato “Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento”, prevede testualmente che nell'esercizio della delega il Governo dovesse attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Le suddette misure, come osservato dalla Relazione accompagnatoria alla legge delega di riforma, mirano ad “un migliore inserimento (degli strumenti degli accordi di ristrutturazione) nel quadro sistematico che s'intende disegnare” con l'intento di consentire una “rivitalizzazione” dello strumento, ovvero un conseguente più agevole utilizzo dello stesso. In particolare, in tale direzione deve quindi intendersi l'indicazione di eliminare (o ridurre) la soglia del 60% dei crediti allo stato prevista dall'art. 182-bis l.fall. così come la possibilità di estendere gli effetti dell'accordo anche a creditori diversi da banche ed intermediari finanziari (prevista nell'attuale formulazione dell'art. 182 septies l.f.) qualora l'accordo medesimo venga raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale del totale dei crediti (allo stato 75%), per così rendere gli accordi più “duttili” e “meglio fruibili” dagli operatori economici.

Nell'esercizio della delega, il decreto legislativo n. 14/2019, disciplina gli accordi di ristrutturazione del debito nel titolo IV rubricato “Strumenti di regolazione della crisi”, capo I “accordi”, sezione II nominata “strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”. La disciplina strettamente riferita agli accordi di ristrutturazione è modulata in sei articoli dall'art. 57 al 61 e all'art. 64, non mancando tuttavia gli specifici richiami alle diverse disposizioni normative del Codice in materia di misure cautelari e protettive, ovvero riferite al procedimento di apertura della procedura e di omologazione:

  • art. 57, accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • art. 58, rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano;
  • art. 59, coobbligati e soci illimitatamente responsabili;
  • art. 60, accordi di ristrutturazione agevolati;
  • art. 61, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
  • art. 64, effetti degli accordi sulla disciplina societaria.

Nella medesima sezione II, capo I, titolo IV, rileva inoltre la disciplina della convenzione di moratoria (art. 62) nonché quella della transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi (art. 63).

Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La riforma interviene sullo strumento degli accordi di ristrutturazione del debito non stravolgendone la natura ma ampliandone piuttosto la portata nel contesto di un rinnovato impianto normativo ovvero nei termini sopra descritti, come indicati dalla delega, volti a ridurre – in specifiche fattispecie – la soglia di crediti con i quali trovare un accordo nonché, a determinate condizioni, ampliando le ipotesi di estensione dell'accordo ai creditori non aderenti aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei. L'intervento introduce inoltre specifiche operatività per le ipotesi in cui si rilevino modifiche sostanziali del piano, prima o successivamente all'omologazione.

Si ricorda che il decreto legislativo, quanto alla riforma delle procedure di gestione concorsuale e preconcorsuale delle crisi e quindi anche dell'accordo in esame entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57)

Come anticipato, lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti mantiene le sue principali peculiarità: è confermata nell'art. 57 la soglia del 60% dei creditori aderenti, la necessità di soddisfare integralmente i creditori non aderenti all'accordo secondo le modulazioni temporali già previste nel vigente art. 182-bis l.fall. così come la necessità che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali (introdotto uno specifico riferimento alla fattibilità del piano con la precisazione che debba trattarsi di fattibilità economica e giuridica) nonché la specifica idoneità dell'accordo (nella nuova formulazione anche del piano) ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini temporali previsti. E' richiesto che gli accordi contengano l'indicazione del piano economico/finanziario prodromico all'esecuzione degli stessi, redatto secondo le indicazioni dell'art. 56 (che tratta dei piani attestati di risanamento) nonché le allegazioni richieste dall'art. 39 (obblighi del debitore che richiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi e dell'insolvenza).

Nuova la legittimazione alla presentazione degli accordi, non più riservata all'imprenditore in stato di crisi, ma prevista per l'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore che si trova anche in stato di insolvenza. Importante su quest'ultimo aspetto è ricordare come l'articolo 2 del nuovo codice definisca in modo puntuale la crisi e l'insolvenza definendo:

  • “crisi”: lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;
  • “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Situazione reversibile la prima, irreversibile la seconda.

Le misure cautelari e protettive (art. 54 e 55)

L'innovato quadro sistematico della riforma accorpa la trattazione delle misure cautelari e protettive in specifica sezione n. III del capo IV “Misure cautelari e protettive” dove in modo organico ne definisce disciplina e procedimento. Sul punto, le novità in ambito di accordi di ristrutturazione del debito rispetto al passato sono molteplici: (i) si introduce la possibilità per il Tribunale, su istanza di parte, di emettere provvedimenti cautelari (inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio) per assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione del debito; (ii) la protezione del debitore non scatta quale effetto automatico della pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ma è subordinata alla specifica richiesta del debitore nella domanda di accesso alla procedura ai sensi dell'art. 40; (iii) la richiesta di protezione nel corso delle trattative, e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, si conferma (come nella formulazione normativa vigente) subordinata al deposito della documentazione prevista per l'accesso alla procedura corredata da un'attestazione di professionista indipendente che attesti che sulla proposta sono in corso trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e che la stessa, se accettata, risulta idonea ad assicurare il pagamento dei creditori estranei alle trattative ovvero a quelli che abbiano negato la propria disponibilità a trattare. Peraltro si osserva come venga limitato qualsiasi automatismo prolungato delle misure protettive che, anche qualora richieste dal debitore, ed efficaci dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, a norma dell'art. 55 dovranno essere confermate dal Tribunale con apposito decreto entro il termine di 30 giorni.

Il procedimento di accesso alla procedura (artt. 40 e ss.)

La riforma introduce nella specifica sezione II del capo IV un procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Senza volere addentrarsi in modo approfondito nelle molteplici previsioni sul procedimento, per quanto attiene agli accordi di ristrutturazione del debito, si segnala l'introduzione della nomina obbligatoria del commissario giudiziale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione qualora rilevino istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 44, comma 4). Previsione quest'ultima, come puntualmente osservato nella relazione illustrativa, introdotta nell'interesse dei creditori per assicurare una vigilanza del debitore in ipotesi di ricorso alla procedura “se non abusivo o strumentale, comunque intempestivo” rispetto alla situazione di crisi dell'impresa. E' confermata la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel registro delle imprese, con acquisizione di efficacia dal giorno della pubblicazione.

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano (art. 58)

L'art. 58 del Codice della crisi disciplina l'ipotesi, attualmente non prevista normativamente, in cui intervengano, dopo il deposito della domanda e prima dell'omologazione ovvero nella fase esecutiva degli accordi post omologazione, modifiche sostanziali al piano (ovvero degli accordi). Secondo il dettato normativo, nel primo caso, una modifica sostanziale del piano ante omologazione determina la necessità di rinnovare l'attestazione da parte del professionista indipendente nonché le manifestazioni di consenso dei creditori; l'attestazione dovrà essere rinnovata anche qualora intervengano modifiche sostanziali degli accordi. Nel caso invece post omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali al Piano, sarà l'imprenditore ad apportare al piano tali interventi per assicurare l'esecuzione degli accordi, munendosi tuttavia di nuova attestazione da parte del professionista indipendente: per espressa previsione normativa il piano modificato unitamente alla rinnovata attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese; i creditori devono essere informati dell'avvenuta pubblicazione mediante raccomandata ar o posta elettronica certificata. I creditori potranno proporre opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, ai sensi dell'art. 48 (omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti).

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59)

In applicazione alle direttive della Legge delega, secondo cui “ragioni di ordine sistematico suggeriscono, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, di estendere gli effetti dell'accordo anche a detti soci, in coerenza con quanto accade per il concordato preventivo” è introdotta, nell'art. 59 del nuovo Codice, una specifica disciplina volta a regolare gli effetti degli accordi di ristrutturazione del debito nei confronti di coobbligati e soci illimitatamente responsabili. Al primo comma è previsto che i creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione soggiacciano alle previsioni dell'art. 1239 del codice civile (Fideiussori). Tuttavia, nel secondo comma, è prevista una specifica deroga a tale principio per i creditori non aderenti ai quali siano stati estesi gli effetti dell'accordo che invece conserveranno impregiudicati i propri diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Infine, in coerenza con quanto previsto dalla Legge delega, l'efficacia degli accordi è estesa ai soci illimitatamente responsabili, i quali, salvo patto contrario, nel caso abbiano prestato garanzie, dovranno continuare a risponderne per il diverso titolo.

Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60)

Con la previsione dell'art. 60 lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in ossequio alle indicazioni della Legge delega, si arricchisce di una nuova fattispecie – accordi di ristrutturazione cd. agevolati – che consente al debitore di raggiungere accordi con creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti (riduzione soglia dell'art. 57 alla metà) in presenza di specifiche condizioni: (i) che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi, (ii) che il debitore non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)

Il DL n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 ha introdotto, con l'art. 182-septies nel R.D. 267/1942 l'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari dove, in modo fortemente innovativo, con tale disposizione si è prevista la possibilità, in determinate condizioni, di estendere gli effetti degli accordi raggiunti con banche ed intermediari finanziari anche a creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Il nuovo Codice della crisi riprende tale disciplina nell'art. 61, nel solco delle direttive della Legge delega, estendendone la portata anche a tipologie di creditori diversi da banche ed intermediari finanziari: da qui la titolazione dell'articolo quale “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”.

Passando in rassegna l'articolo, nel primo comma è racchiusa la deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile concernenti rispettivamente l' “efficacia del contratto” e “contratto a favore di terzi” prevedendo quindi la possibilità generalizzata (non più quindi limitata ai soli creditori inclusi nella categoria banche ed intermediari finanziari) che gli accordi vengano estesi anche a creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria da individuarsi secondo interessi economici e posizione giuridica omogenea. Prosegue poi il secondo comma elencando puntualmente le specifiche condizioni affinché possa determinarsi tale estensione dell'accordo ai creditori non aderenti: le condizioni incluse alle lettere a, c, d dell'art. 61, ricalcano nella sostanza quanto già previsto dal vigente 182 septies l.f. richiedendo (i) che tutti i creditori appartenenti alla medesima classe siano stati informati delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi, (ii) che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei creditori appartenenti alla categoria, (iii) che i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali viene esteso l'effetto degli accordi possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (nell'attuale formulazione dell'art. 182 speties l.f. per banche ed intermediari finanziari il riferimento è alle “alternative concretamente praticabili”). Nella lettera b) del secondo comma dell'art. 61 risulta invece inclusa la principale novità dello strumento; viene richiesta, quale condizione per estendere ai creditori non aderenti gli effetti dell'accordo, che il piano e l'accordo medesimo prevedano la prosecuzione dell'attività d'impresa: “b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale” . Con tale novità di fatto si evidenzia come l'istituto possa rilevare per due tipologie:

  • accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti liquidatorio.

Il comma 3, al fine di rafforzare la tutela per i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, prevede che agli stessi sia notificata la domanda di omologa contro cui potranno proporre opposizione, con decorrenza dalla data di notifica, ai sensi del comma 4 dell'art. 48.

Nel quinto comma dell'articolo si conferma la persistenza dell'istituto degli accordi ad efficacia estesa alla categoria banche ed intermediari finanziari, anche in assenza della prosecuzione dell'attività richiesta dalla lettera b) del comma 2. In tale ipotesi è confermata la possibilità, ricorrendo indebitamento verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo, di richiedere l'estensione degli accordi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria sempre individuata tra tipologie di creditori (banche ed intermediari finanziari) accomunati da posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria (art. 64)

La previsione oggi contenuta nell'articolo 182-sexies l.fall. “Riduzione o perdita del capitale della società in crisi”, per quanto concerne la procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è riproposta nell'art. 64 del nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza. Dalla domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57,60,61 ovvero dalla richiesta di misure cautelari e protettive ex art. 54 relativa ad una proposta di accordo di omologazione (novità questa introdotta per la presenza del neonato procedimento per la richiesta di misure protettive e cautelari) e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447 c.c. - 2482-bis comma 4,5,6 e 2482-ter c.c. riferiti agli effetti civilistici delle perdite sul capitale. E' precisato che sempre in tale periodo non opera nemmeno la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale previste dagli articoli 2484 n. 2 e 2545-duodecies c.c..

Novità di rilievo è quella del riferimento, come termine di decorrenza, anche “alla richiesta di misure cautelari e protettive …” con l'evidente obiettivo di favorire il ricorso a tali protezioni anche in tale ambito.

Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 48)

In materia di omologazione, va segnalato, quanto agli accordi di ristrutturazione del debito, la novità contenuta nel co. 5 dell'art. 48 ben evidenziata nelle parole della relazione illustrativa alla riforma, “al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi”, dove è previsto che il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione del debito anche in assenza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, se decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze del 60% ovvero del 30% (nella variante cd. agevolata), quando nella relazione del professionista indipendente è indicato che la proposta di soddisfacimento prevista per la stessa dagli accordi risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. E' prevista la possibilità per tutti i creditori così come per ogni altro interessato di opporsi all'omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese.

In conclusione

Ad una prima analisi, a parere di chi scrive, l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti risulta rafforzato dagli interventi della riforma così come dal nuovo impianto organico nel quale tale strumento si inserisce assumendo, per il favore che dovrebbe trovare negli operatori, una centralità del tutto inedita. Filo conduttore, da leggersi nell'intero impianto della riforma e con le novità in materia di procedure di allerta per una preventiva emersione della crisi, è certamente il confermato obiettivo del Legislatore alla continuità d'impresa per la salvaguardia del valore d'azienda sostenuto tuttavia, nell'ambito di tale riforma più che in passato, da meccanismi e presidi a tutela dei creditori. L'istituto degli accordi di ristrutturazione, arricchendosi della variante cd. agevolata e del meccanismo ad efficacia estesa dovrebbe rendere più fruibile ed accessibile l'utilizzo dello strumento.

L'introduzione al titolo VI del Codice di un percorso dedicato ed unitario per i gruppi di imprese, proponenti una domanda di concordato, di accordo di ristrutturazione ovvero un piano attestato, colma un vuoto normativo non più differibile, considerato il contesto economico attuale. Sicuramente favorevole è poi la possibilità di ottenere l'omologazione degli accordi, pur in assenza di adesione della amministrazione finanziaria. Infine, per concludere, un accenno alla qualificazione, ancora più attuale con l'avvento della riforma, della natura della procedura di accordo di ristrutturazione del debito, quale procedura concorsuale vera e propria: la riforma non entra nel merito della questione non provvedendo a fornirne una definizione. Le pronunce della Cassazione (1182/2018, 9087/2018 e 16347/2018) hanno tuttavia di recente definito come concorsuale la natura dell'istituto nella vigente formulazione. Le novità descritte circa gli unitari procedimenti di accesso alla procedura, di omologazione, nonché, in particolare, l'introdotta nomina del Commissario Giudiziale (in presenza di domande di liquidazione giudiziale) – portano a rafforzare il convincimento che lo strumento, così come riformato, possa ascriversi tra le procedure concorsuali.

Guida all'approfondimento

Un'aggiornata rivisitazione di tale tematica alla luce delle modifiche apportate dal Codice può leggersi – nel quadro di un più generale commento della Riforma - in Lamanna, Il Codice della crisi e dell'insolvenza (II), Titoli III-IV, Milano, 2019.

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