Violazione della regola dell'anonimato in un concorso di progettazione a procedura aperta

Giusj Simone
10 Maggio 2019

Qualora il preteso segno di riconoscimento sia imputabile al partecipante ad un concorso di progettazione a procedura aperta, sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale.

Il caso. Nel caso di specie il TAR capitolino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione da un concorso di progettazione a procedura aperta disposta a carico di un costituendo raggruppamento di concorrenti per aver presentato un'offerta contenente elementi riconoscitivi (il logo di “Roma Capitale” sulla testatina degli elaborati tecnici) tali da svelarne – secondo la commissione giudicatrice – la paternità in violazione dell'anonimato previsto dalla legge di gara.

Il principio. Affinchè un segno di riconoscimento sia imputabile ad un concorrente e, per l'effetto, concretizzi la violazione della regola dell'anonimato di cui all'art. 155 del D.lgs. n. 50/2016 – determinandone conseguentemente l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica –, è necessario che sussistano due elementi: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale. Fermo, in ogni caso, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 17.07.18, n. 4331).

La sentenza. L'adito TAR ritiene non sussistenti nel caso di specie i predetti due elementi non risultando il logo utilizzato astrattamente idoneo a ricondurre gli elaborati che ne erano connotati al proponente RTI – potendo tale idoneità essere astrattamente configurabile solo se previamente conosciuta, al pari tuttavia di altri elementi (quali i codici identificativi prodotti dai concorrenti per espressa previsione della legge di gara), dalla commissione giudicatrice – e non emergendo inequivocabilmente l'intenzionalità del concorrente RTI di rendere, in tal modo, riconoscibile la propria proposta – trattandosi di una modalità di elaborazione progettuale oggettivamente e incontestabilmente non anomala rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione di un progetto (che riguardava proprio il territorio di “Roma Capitale”) e potenzialmente estensibile a qualunque concorrente –.

In conclusione. In accoglimento del ricorso proposto, il TAR ha disposto l'annullamento della impugnata esclusione e, per l'effetto, confermato – a titolo di risarcimento in forma specifica – la riammissione alla procedura del ricorrente RTI, già disposta con la pronuncia cautelare.

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