Sulla data di ricezione degli atti trasmessi tra uffici giudiziari in allegato a PEC

Luigi Giordano
13 Maggio 2019

In tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga mediante invio di copia a mezzo PEC, il termine di cinque giorni entro il quale il PM procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale, attestata dall'accettazione da parte del sistema del messaggio PEC.
Massima

In tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga mediante invio di copia a mezzo PEC, il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. entro il quale il Pubblico Ministero procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento – la cui inosservanza determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi del successivo comma 10 della medesima disposizione - decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale, attestata dall'accettazione da parte del sistema del messaggio di Posta Elettronica Certificata, e non da quello del successivo ricevimento dell'originale dell'atto inviato a mezzo lettera raccomandata.

Il caso

Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli nei confronti dell'indagato per il reato di cessione di stupefacenti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso questa decisione, l'indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ex art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in quanto gli atti posti a sostegno del provvedimento cautelare non erano stati trasmessi allo stesso Tribunale nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Più in particolare, la richiesta di riesame era stata presentata presso il Tribunale di Tivoli il 10 ottobre 2018; nella stessa data, a mezzo posta elettronica certificata, era stata trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Tivoli a quella cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame di Roma, con l'attestazione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p., che la copia elettronica dell'atto corrispondeva all'originale depositato dal difensore e che, contestualmente, con raccomandata era stato inviato anche l'originale. La mail risultava “accettata” lo stesso giorno nell'apposita cartella della posta elettronica del Tribunale del riesame di Roma. La richiesta degli atti al pubblico ministero procedente da parte della cancelleria del Tribunale del riesame di Roma, invece, era stata inoltrata solo il 19 ottobre 2018, cioè alla data della ricezione della raccomandata contenente l'originale della richiesta di riesame.

La questione

La richiesta di riesame di un provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma 4, c.p.p., si presenta nella cancelleria del Tribunale in cui ha sede la Corte di appello in cui è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (Tribunale distrettuale del riesame). La medesima disposizione, tuttavia, richiamando l'art. 582 c.p.p., permette di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano l'indagato o il difensore, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento. La cancelleria di tale diverso ufficio, pertanto, è tenuta a trasmettere l'atto al Tribunale del riesame.

Qualora detta trasmissione avvenga a mezzo PEC, i rigidi termini per lo svolgimento del procedimento, presidiati dalla previsione della inefficacia dell'ordinanza cautelare nel caso di inosservanza, decorrono dalla data della ricezione della mail ovvero da quella in cui perviene all'ufficio destinatario l'originale dell'atto depositato dal difensore, successivamente inoltrato per mezzo di lettera raccomandata?

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha premesso che il termine di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione da parte del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame degli atti posti a sostegno della richiesta cautelare di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p., la cui inosservanza determina l'inefficacia della misura, decorre dallo stesso giorno della presentazione della richiesta se questa è depositata nella cancelleria del competente Tribunale distrettuale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel caso in cui, invece, secondo quanto consente l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del diverso Tribunale in cui si trova la parte, tale termine decorre dal giorno in cui la medesima richiesta è formalmente pervenuta al competente Tribunale distrettuale.

La richiesta di riesame depositata “fuori sede”, inoltre, può essere trasmessa anche in via telematica dall'ufficio che l'ha ricevuta a quello competente. L'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., infatti, “in caso di urgenza” o “quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale”, impone l'impiego del “mezzo più celere”; il successivo comma 4, consente la trasmissione anche con “i mezzi tecnici idonei”, tra i quali sono ricompresi anche quelli telematici. In tale ipotesi, l'invio dell'originale per mezzo del servizio postale segue alla trasmissione tramite posta elettronica di una copia scannerizzata dell'atto.

Secondo la decisione in esame, quando la trasmissione dell'atto avviene tramite mail, ai fini della determinazione della data di trasmissione, si deve aver riguardo al giorno in cui la richiesta, inviata mediante lo strumento telematico, perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello, evidentemente successivo, di ricezione dell'originale trasmesso per posta.

Non è sufficiente, peraltro, la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente. È necessario, infatti, che l'ufficio giudiziario che invia l'atto rispetti le formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, occorre l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., espressamente richiamati dall'art. 64, comma 3, disp. att.; nel caso di utilizzazione di “mezzi tecnici idonei”, bisogna che il funzionario di cancelleria del giudice mittente attesti di aver trasmesso un atto conforme all'originale.

Osservazioni

1. Con la decisione in esame, dunque, la Corte ha precisato che, qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga a mezzo PEC, il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p., entro il quale il pubblico ministero procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento, previsto a pena di inefficacia dell'ordinanza cautelare dal successivo comma 10 della medesima disposizione, decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale.
Il sistema della posta elettronica certificata permette di conoscere precisamente la data di ricezione della mail, la quale si desume dalla notizia che perviene al mittente relativa all'accettazione del messaggio da parte del destinatario.
Ai fini del rispetto dei termini del procedimento de libertate, pertanto, è irrilevante la data della ricezione dell'originale che l'ufficio giudiziario che ha ricevuto l'atto di impugnazione è comunque tenuto ad inviare a quello competente a giudicare il gravame a mezzo lettera raccomandata.
La Corte, pertanto, ha fatto applicazione del principio espresso da Cass., Sez. 1, n. 17534 del 21 settembre (dep. 6 aprile 2017), secondo cui, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma 2, c.p.p., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del Tribunale distrettuale competente.
In questa pronuncia, peraltro, la Corte ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64, disp. att. cod. proc. pen..
Il comma 3 di questa disposizione, infatti, prevede che, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, occorre osservare le forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p..
Il successivo comma 4 prevede che, nel caso di utilizzazione di “mezzi tecnici idonei”, è necessaria l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso all'ufficio destinatario una copia conforme all'originale.
La decisione in esame e il suo diretto precedente, in ogni caso, sottendono che la posta elettronica certificata costituisce, ai sensi dell'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p., mezzo tecnico idoneo” per la trasmissione di atti tra uffici giudiziari. Il sistema tecnologico usato, infatti, permette con certezza di individuare la data e l'ora di trasmissione e di ricezione.
La sentenza, dunque, presuppone che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e del documento inviato e all'avvenuta ricezione dell'atto e, dunque, è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di tutela delle parti del procedimento penale.
Anche la documentazione dell'attività compiuta, che è necessaria nel corso dell'attività processuale, è agevole: è sufficiente la produzione del rapporto di consegna al destinatario e della ricevuta di accettazione.

Tali pronuncia presuppone altresì che l'attestazione del cancelliere che trasmette gli atti, relativa alla conformità all'originale dell'atto inviato, possa essere contenuta nel testo della mail certificata cui sono allegati gli atti e non “in calce” all'atto stesso come prevede l'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p, norma evidentemente dettata avendo come riferimento una diversa tecnologia.

2. La sentenza in esame precisa che il medesimo principio, in virtù del quale, si ribadisce, rileva la data in cui pervengono gli atti in via telematica e non quella in cui giunge al destinatario per posta l'originale, è stato espresso in più occasioni dalla giurisprudenza nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata trasmessa dalla cancelleria a mezzo fax alla cancelleria del Tribunale del riesame (Cass. pen., 15 aprile 2014, n. 19883), secondo cui, in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 c.p.p.., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall'ufficio ricevente, il quale attesti l'intervenuta trasmissione dell'originale dell'atto, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo telefax perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell'originale trasmesso per posta.
Questo indirizzo, in buona sostanza, reputava il fax “mezzo idoneo” per la trasmissione ex art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p., ritenendo che, se il legislatore ha stabilito che, nel caso di atti contenenti disposizioni relative alla libertà personale, la comunicazione da un ufficio all'altro debba essere eseguita con il mezzo più celere ed anche a mezzo telefax, sarebbe paradossale ritenere che questa comunicazione celere non abbia nessuna finalità e nessun effetto perché, ai fini del decorso dei termini, occorrerebbe poi comunque aspettare il successivo arrivo dell'originale via posta. La norma, infatti, secondo una tale interpretazione, non avrebbe alcun senso.

3. La decisione in commento sembra porsi in contrasto con altra sentenza della medesima Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento cautelare al Tribunale del riesame avvenga a mezzo PEC, il termine di dieci giorni di cui all'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., anch'esso previsto per l'adozione del provvedimento a pena di inefficacia dell'ordinanza impugnata, non decorre dal momento della ricezione, all'indirizzo postale, della PEC da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma da quello dell'effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, dimostrata dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi (Cass. pen., 28 febbraio 2018, n. 21710).
Tra queste pronunce, invero, non sussiste una effettiva contrapposizione, perché, nel caso giudicato dalla seconda sentenza, pur avendo utilizzato per l'adempimento un “mezzo tecnico idoneo” e non i tradizionali strumenti postali, il funzionario di cancelleria trasmittente non aveva attestato di aver inviato un testo conforme all'originale, nel rispetto della previsione dell'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p..
Proprio questo profilo è stato valorizzato per ritenere che i termini decorressero dalla ricezione degli atti a mezzo del servizio postale e non dall'accettazione della mail.

4. La sentenza appena citata, invero, aveva escluso che, ai fini del rispetto dei termini del procedimento de libertate, potesse valere la data della ricezione della mail anche per un altro motivo. In tale decisione, infatti, era stato rilevato che il giudice, con il decreto che consente l'adozione del mezzo tecnico in questione, ne deve fissare le modalità d'uso (Cass. pen., 28 febbraio 2018, n. 21710).
La necessità di tale decreto autorizzativo è stata ricavata dal rinvio alle norme sulle notificazioni contenute nell'art. 64, disp. att. c.p.p..
Proprio tale rilievo, però, suggerisce la considerazione che si tratta di un presupposto che può conservare un senso quando si tratta di portare un atto a conoscenza delle parti, dovendo il giudice accertare la idoneità del mezzo prescelto a raggiungere il destinatario, ma che non sembra avere il medesimo significato laddove, come nella specie, si discuta di trasmissione di un atto tra uffici giudiziari.

Guida all'approfondimento
  • L. Giordano, Trasmissione di atti tra uffici giudiziari in allegato a PEC: Quale è la data di ricezione degli atti?, in ilprocessotelematico.it, 5 luglio 2018.

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