Effetti del collaudo negativo sulla giurisdizione
13 Maggio 2019
Il caso: A seguito del collaudo negativo avente ad oggetto una fornitura messa a gara da un'amministrazione comunale, la stazione appaltante adottava un provvedimento denominato “revoca dell'aggiudicazione” che veniva poi impugnato dinanzi al TAR. La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la vicenda riguarda la fase esecutiva del rapporto e pertanto è “connotata da situazioni giuridiche soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi”, come tali devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., n. 10160/2003, n. 4425/2007, n. 29425/2008 e n. 391/2011; Cons. St., sez. III, n. 450/2009). Il TAR ha, infatti, precisato che “le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche (ma ciò vale anche nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi o forniture) esorbitano dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell'ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall'affidamento, si connota per l'assenza di poteri autoritativi (Cass. civ., sez. un., n. 19049/2010; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1596/2012; id., sez. II, n. 3450/2005; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12364/2008; TAR Trento, n. 246/2005; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 13607/2003). In conclusione, il Collegio ha ribadito che, a prescindere dal nomen iuris dell'atto formalmente impugnato (“annullamento o revoca” dell'aggiudicazione) e dall'avvenuta o meno sottoscrizione del contratto di appalto, qualora il ricorso verta su elementi che non riguardano vizi di legittimità o di merito relativi alla procedura di gara, bensì su profili inerenti la fase esecutiva del rapporto, con particolare riferimento alla “qualità o la quantità della prestazione promessa”, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
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