Effetti del collaudo negativo sulla giurisdizione

Veronica Sordi
13 Maggio 2019

L'azione avverso la revoca di un'aggiudicazione disposta dopo l'esito negativo del collaudo, per dedurre unicamente profili inerenti alla fase esecutiva del rapporto, spetta alla cognizione del giudice ordinario.

Il caso: A seguito del collaudo negativo avente ad oggetto una fornitura messa a gara da un'amministrazione comunale, la stazione appaltante adottava un provvedimento denominato “revoca dell'aggiudicazione” che veniva poi impugnato dinanzi al TAR.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la vicenda riguarda la fase esecutiva del rapporto e pertanto è “connotata da situazioni giuridiche soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi”, come tali devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., n. 10160/2003, n. 4425/2007, n. 29425/2008 e n. 391/2011; Cons. St., sez. III, n. 450/2009). Il TAR ha, infatti, precisato che “le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche (ma ciò vale anche nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi o forniture) esorbitano dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell'ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall'affidamento, si connota per l'assenza di poteri autoritativi (Cass. civ., sez. un., n. 19049/2010; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1596/2012; id., sez. II, n. 3450/2005; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12364/2008; TAR Trento, n. 246/2005; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 13607/2003).

In conclusione, il Collegio ha ribadito che, a prescindere dal nomen iuris dell'atto formalmente impugnato (“annullamento o revoca” dell'aggiudicazione) e dall'avvenuta o meno sottoscrizione del contratto di appalto, qualora il ricorso verta su elementi che non riguardano vizi di legittimità o di merito relativi alla procedura di gara, bensì su profili inerenti la fase esecutiva del rapporto, con particolare riferimento alla “qualità o la quantità della prestazione promessa”, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.