Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può effettuare donazioni se autorizzato dal giudice tutelare
14 Maggio 2019
Il caso. Un'amministratrice di sostegno chiedeva di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della sorella, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, la quale esprimeva il desiderio di donare alla figlia, come regalo di matrimonio, diecimila euro, mettendo contemporaneamente da parte la stessa cifra nell'interesse dell'altro figlio. La signora veniva sentita personalmente dal giudice e confermava il suo desiderio. Il giudice accoglieva quindi la richiesta, anche se nel corso della sua ricostruzione, evidenziava come le norme del codice civile non consentirebbero ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite dell'amministratore. Infatti, il giudice sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 774, comma 1, primo periodo, c.c., nella parte in cui non consente, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno, in quanto lesivo del valore e della dignità della persona umana, previste dall'art. 2 Cost. e in contrasto con gli artt. 3 Cost., per disparità di trattamento in riferimento a casi analoghi, e 410 c.c., che prevede che l'amministratore di sostegno, nell'adempimento dell'incarico, deve tener conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può effettuare donazioni, salvo espressa limitazione del giudice tutelare. La Corte Costituzionale ha dichiarato tali questioni non fondate, poiché «il divieto di donare è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età e non a chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno». Infatti, «il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non determina lo status di incapacità della persona, a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato». Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «l'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona, ma senza mortificarla, e la relativa normativa consente al giudice tutelare di adattare la misura in base alla situazione concreta della persona». Pertanto, conclude la Consulta, «il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare ritenga di limitarla, caso per caso o anche nel provvedimento di apertura dell'amministrazione, tramite l'estensione, con esplicita clausola, del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato».
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