È inammissibile il ricorso in Cassazione notificato telematicamente e depositato in copia analogica informe
15 Maggio 2019
Massima
Nel giudizio di Cassazione la prova dell'avvenuta notifica telematica del ricorso può dirsi raggiunta, ex art. 9, comma 1-bis e ter l. 21 gennaio 1994 n. 53, con il deposito delle copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte. Il caso
La fattispecie in esame concerne il ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 729 emessa dalla Corte D'Appello di Torino in data 30 novembre – 30 gennaio 2017, in materia di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'azione intrapresa dal ricorrente, per quanto di interesse nella presente trattazione, è stata ritenuta inammissibile per mancanza della prova dell'avvenuta notifica del ricorso. Per vero il ricorrente ha provveduto a notificare telematicamente il ricorso, il mandato e la relata di notifica (in file con estensione sia p7m che pdf) ed acquisite le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio. Egli ha provveduto a depositare le copie analogiche del messaggio di posta elettronica, degli allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza, tuttavia, attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono state tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La questione
Parimenti nella pronuncia in commento è stato confermato il termine ultimo entro il quale il ricorrente, qualora il destinatario rimanga solo intimato, deve depositare, pena l'inammissibilità dell'azione, l'attestazione di conformità, ovverosia l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio. Le soluzioni giuridiche
Come noto al giudizio di Cassazione non è esteso il processo telematico, pertanto, non è possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato, degli allegati, e delle ricevute di avvenuta notifica. L'art. 9 comma 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." Il comma 1-bis così dispone "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1". Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53 “L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3 bis e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.” Dall'analisi delle norme summenzionate, lette in combinato all'art. 369 c.p.c., pare delinearsi un rigido iter procedurale dal quale scaturisce l'inammissibilità del ricorso in cassazione qualora il ricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, non provveda a depositare in cancelleria le copie analogiche del ricorso, i suoi allegati e le ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio telematico debitamente munite di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.
Tuttavia la giurisprudenza più recente (si v. Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312) ha ritenuto di dover adeguare il rigido sistema così delineato alle peculiarità del processo telematico ed ha enucleato dei casi in cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso non trova applicazione. Innanzitutto non si configura l'inammissibilità dell'azione qualora il controricorrente costituendosi, anche tardivamente, depositi la copia del ricorso a lui notificata ritualmente autenticata e comunque non disconosca la copia analogica informe depositata dal ricorrente. Per vero, diversamente dal ricorso analogico, quello nativo digitale debitamente munito di firma elettronica e notificato a mezzo PEC rappresenta un atto originale che consente quindi al controricorrente di vagliare la conformità dell'atto – originale – che gli è stato notificato alla copia analogica informe depositata. Sicché trova applicazione l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che dispone quanto segue “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. (…)” Qualora il destinatario della notificazione telematica, invece, disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso, depositata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., il ricorrente, sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio, potrà depositare l'attestazione di conformità mancante, pena la declaratoria di improcedibilità. Come anticipato quindi l'improcedibilità dell'azione non si configura automaticamente allo scadere dei termini di cui all'art. 369 c.p.c.. Infatti, il deposito della copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale configura una fattispecie a formazione progressiva che se per un verso deve obbligatoriamente essere incardinata (anche attraverso il deposito di una copia analogica informe) entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., d'altra parte può perfezionarsi entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio. L'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio, segnano, quindi, il termine ultimo entro il quale, qualora il destinatario della notificazione sia rimasto solo intimato, il ricorrente deve produrre l'attestazione di conformità delle copie analogiche informi depositate entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c.. Da ultimo, giova evidenziare che il ricorrente è tenuto a provvedere a detta ultima incombenza anche nel caso in cui solo alcuni dei destinatari della notifica abbiano proposto controricorso e non abbiano disconosciuto le copie analogiche informi. Osservazioni
Il provvedimento di inammissibilità dell'azione, che in prima battuta appare di rigida e formale applicazione delle norme processuali, tuttavia, attraverso la qualificazione del deposito del ricorso quale “fattispecie a formazione progressiva” conferma l'orientamento seguito da ormai costante giurisprudenza, di adattamento dei principi nati in ambito analogico al diverso ambito digitale. Tale adattamento mira a limitare irragionevoli e sproporzionati formalismi al fine di favorire l'effettività del diritto di difesa nonché la semplificazione e l'efficienza del sistema giudiziario ed in tale ottica deve essere accolto con favore.
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