L’offerta, anche se non anomala, deve rispettare i costi minimi del lavoro

Simone Abrate
15 Maggio 2019

La stazione appaltante deve sempre e comunque procedere, prima dell'aggiudicazione e a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all'art. 97 del codice, alla verifica del rispetto della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.Si tratta di un'autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, che deve indefettibilmente essere condizionato da tale attività di certazione.

Il caso. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, lamentando che la stazione appaltante non ha proceduto – a prescindere dall'anomalia dell'offerta – ad effettuare la verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi.

La soluzione del Tar Lombardia. Il Tar Lombardia ha dapprima ricostruito il quadro normativo applicabile, in particolare richiamando l'art. 23, comma 16, l'art. 95, comma 10 (come sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) e l'art. 97, comma 5, lett. d), del codice.

Dall'ordito normativo sopra richiamato, secondo il Giudice amministrativo, chiaramente discende l'obbligo per la stazione appaltante di procedere, prima della aggiudicazione –sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all'art. 97 del codice - alla verifica del rispetto della congruità del corso della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, che deve indefettibilmente essere condizionato da tale attività di certazione.

L'art. 95, comma 10, del codice invero:

  • isola i costi della manodopera (e gli oneri di sicurezza), sancendo in guisa cogente la loro separata evidenziazione all'interno della offerta;
  • demanda alla Amministrazione, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta, il compito di verificare, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, la congruità dei costi ed il rispetto delle tabelle ministeriali;
  • integra la norma costitutiva dell'obbligo (an), individuando quale unico presupposto il momento cronologico (quando), id est “prima della aggiudicazione”;
  • rinvia all'art. 97, comma 5, lett. d), al solo fine di lumeggiare il contenuto (quid) nonché le modalità di espletamento (quomodo) dell'obbligo imposto alle stazioni appaltanti (acclarare se “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi”) al di là ed a prescindere dai presupposti su cui fonda l'art. 97 (anomalia della offerta), presupposti che “non entrano” nell'art. 95 che “autonomamente” disciplina i presupposti (an e quando) dell'obbligo.

In altre parole, l'obbligo de quo, già tratteggiato nei suoi presupposti costitutivi all'art. 95 del codice, viene solo riempito di contenuto con il rinvio all'art. 97, comma 5, lett. d), dello stesso codice per quanto attiene:

  • al quid (verifica dei minimi retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16);
  • al quomodo (procedimento in contraddittorio, con richiesta di spiegazioni ed assegnazione al concorrente di un termine non inferiore a 15 giorni per dedurre).

In definitiva, a convincere della correttezza e ragionevolezza della soluzione cui quivi si è pervenuti, è anche il criterio ermeneutico per cui magis ut valeat quam ut pereat e, dunque, che nel dubbio, l'interpretazione di una proposizione normativa –promani essa da una fonte eteronoma ovvero pattizia e negoziale- deve operarsi nel senso in cui essa assuma una sua propria significanza ed efficacia, piuttosto che in quello che la deprivi di efficacia, rendendola inutiliter data (imponendosi all'interprete “di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo”; Cass.SS.UU., 29 aprile 2009, n. 9941); e, invero, opinando nel senso delle parti resistenti –per cui tale verifica si imporrebbe solo in caso di sospetta anomalia della offerta già determinata ai sensi dell'art. 97- si svuoterebbe di autonoma significanza precettiva l'art. 95, comma 10, ultimo periodo, che nel richiamare l'obbligo ed il procedimento di verifica in contraddittorio di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), ha inteso giustappunto ampliarne il campo di operatività, rendendolo di generale applicazione “prima della aggiudicazione” (arg. da Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 1409).

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