Servizio di rassegna stampa e “Licenza ARS”

Simone Abrate
15 Maggio 2019

E' illegittima ed irragionevole la clausola della lex specialis che, in caso di affidamento del servizio di rassegna stampa, preveda tra i criteri di valutazione dell'offerta, quello della “sottoscrizione della licenza ARS del Repertorio Promopress”.

Il caso. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa da svolgersi a favore di un'Amministrazione comunale, contestando la legittimità del criterio di valutazione che attribuisce n. 3 punti in caso di sottoscrizione di “licenza ARS del Repertorio Promopress”.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado, ed ha ritenuto illegittima tale criterio di valutazione delle offerte e, conseguentemente, la disposta aggiudicazione, sulla base del seguente percorso logico.

La “licenza ARS”, cui fa riferimento il disciplinare di gara, è descritta come un contratto per adesione proposto alle società che si occupano di effettuare rassegna stampa dalla Promopress s.r.l., società costituita da una serie di editori privati di quotidiani e riviste riuniti dalla FIEG – Federazione italiana editori giornali; l'adesione al contratto – ovvero, con altra terminologia, la sottoscrizione della “licenza” – previo pagamento di un compenso economico, consentirebbe la riproduzione nelle rassegne stampa degli articoli delle testate edite dagli editori coinvolti dalla costituzione della società (ed inseriti all'interno di un repertorio denominato proprio “Repertorio Promopress”).

La scelta di inserire tra i criteri di valutazione delle offerte anche quello citato ha la sua ragione nella volontà di evitare eventuali azioni giudiziarie intentate dagli editori e/o dagli autori degli articoli citati nelle rassegne stampa per violazione delle norme sul diritto d'autore.

Ne deriva che la sottoscrizione della “licenza ARS” è giustificata dal rispetto della legge sul diritto d'autore in tema di composizione delle rassegne stampa, ed essa è condizione legale per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (di elaborazione delle rassegne stampa), va richiesta a tutti gli operatori economici e non può atteggiarsi a criterio premiale di valutazione dell'offerta tecnica, poiché l'operatore che ne è privo esercita l'attività contra legem e la sua offerta va considerata inammissibile non solamente meno valida dell'altra.

Anche a non voler tener conto della finalità soggettiva della stazione appaltante al momento dell'elaborazione del predetto criterio, e, dunque, a non tener conto della connessione con le disposizioni della legge sul diritto d'autore, lo stesso risulterebbe comunque irragionevole: non sarebbe comprensibile il profilo di meritevolezza dell'attività imprenditoriale da premiare, ovvero, per essere più chiari, la ragione per la quale l'operatore economico sottoscrittore della licenza dovrebbe essere maggiormente valutato rispetto a quello che non l'abbia sottoscritto. La licenza è frutto, infatti, di un accordo privato che prevede la corresponsione di un pagamento all'editore e, dunque, realizza l'interesse di quest'ultimo – sicuramente meritevole di tutela – ma certo estraneo all'interesse pubblico che deve necessariamente tradursi nelle disposizioni che regolano la scelta del contraente della pubblica amministrazione.

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