La prescrizione biennale trova applicazione anche se il sinistro vede coinvolto un solo veicolo ed il danno è solo collegato alla circolazione stradale
16 Maggio 2019
Massima
Per l'applicabilità della prescrizione breve del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., non è necessario che si tratti di danni che siano derivati direttamente dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente anche la semplice sussistenza di un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. Il caso
Una società, citata avanti il Tribunale dal proprietario di una vettura, concessale in comodato d'uso, per il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla guida di un proprio dipendente, finito autonomamente fuori strada, si costituiva in giudizio e, nulla contestando in punto an e quantum, si limitava a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere da questa tenuta indenne da quanto condannata a pagare. La compagnia di assicurazione, al contrario, si costituiva in giudizio eccependo, per quanto qui di interesse, la maturata prescrizione biennale del rivendicato diritto al risarcimento dei danni alla vettura. Il Tribunale accoglieva la domanda del proprietario della vettura e condannava la società al risarcimento dei danni respingendo, tuttavia, la domanda di manleva da questa formulata nei confronti della propria compagnia di assicurazione. La Corte d'Appello, adita dalla società, rigettava la domanda di manleva per intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c. confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso in Cassazione. La questione
Qual è il termine entro cui chiedere il risarcimento dei danni che traggono origine da un illecito civile, in qualunque modo collegato alla circolazione dei veicoli, onde evitare la prescrizione del relativo diritto? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso della società e, nel confermare il proprio consolidato orientamento in merito all'ambito applicativo del termine biennale di prescrizionale ex art. 2947, comma 2, c.c., non manca di ribadire cosa debba intendersi per “circolazione stradale” ed “incidente stradale”. Anzitutto, la S.C. evidenzia come la Corte d'Appello non sia incorsa in alcuna violazione di legge ma abbia, al contrario, correttamente sussunto la fattispecie concreta sotto la norma astratta (art. 2947, comma 2, c.c.) idonea a regolarla. Infatti, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile il regime prescrizionale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. in ossequio all'ormai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la prescrizione biennale trova applicazione in ogni ipotesi in cui si controverta in punto di danni derivati dalla circolazione stradale e, dunque, non necessariamente nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma anche laddove vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. Del resto, sottolinea la S.C., è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il concetto di incidente stradale non implica, necessariamente, lo scontro tra due o più veicoli e, neppure, il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni alle stesse, ma comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. Tale principio, peraltro già espresso dalla Sez. IV Penale della S.C. in una vicenda relativa alla fuoriuscita di una vettura dalla sede stradale, come nel caso di specie, si fonda sull'assunto, unanimamente condiviso, che la locuzione “incidente stradale" è concetto ben più ampio di quello del semplice investimento di cose o persone ovvero della semplice collisione tra veicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o, comunque, il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente (Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6381). Precisa, inoltre, la S.C. che anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che il concetto di "circolazione stradale", ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c., comprende anche la c.d. "circolazione statica", vale a dire non soltanto i momenti di transito dei veicoli, ma anche quelli di quiete, che, al pari dei primi, costituiscono un'utilizzazione della strada (Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620). In particolare, nell'ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sono comprese le operazioni eseguite in funzione della partenza ovvero della fermata del veicolo, e sono comprese tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. In questa cornice ermeneutica, corretta risulta, dunque, ad avviso della S.C., la decisione della Corte territoriale che, nell'affrontare il caso sottoposto al suo esame, ha richiamato anche una propria recente sentenza secondo cui, in tema di sinistro stradale, la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5894). In conclusione, la S.C. ribadisce che il tempo massimo per chiedere il risarcimento dei danni, in seguito ad un incidente stradale, è di due anni ogniqualvolta siano conseguiti alla circolazione di un veicolo, intesa nell'ampia accezione indicata dalle Sezioni Unite della Cassazione e, quindi, in particolare, non soltanto nel caso di scontro tra due o più veicoli in movimento, ma anche nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione. E ciò a prescindere che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell'art. 2947 comma2 c.c. è quella di garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta. Invero, la prescrizione biennale, prevista dalla richiamata disposizione codicistica, è applicabile in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo. Alla luce di quanto precede, poiché è risultato che il proprietario del veicolo aveva inviato la raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni in data 26 marzo 2004 mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato il 18 luglio 2008, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuta maturata la prescrizione del diritto, come tempestivamente eccepito dalla compagnia di assicurazione, a ciò avente interesse, con conseguente preclusione di ogni valutazione di merito. Osservazioni
La decisione in commento si colloca nel solco della consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2947, comma 2, c.c. secondo cui il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni a nulla rilevando che il “sinistro stradale” sia dovuto «a fattori estrinseci al veicolo ed alla circolazione stradale e veda coinvolto unicamente il veicolo danneggiato» oppure «ad eventi estranei alla circolazione riguardanti un solo veicolo». Infatti, per “danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” si deve intendere non solo il danno direttamente derivato, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli sulla strada, nel cui concetto va ricompreso sia il momento di transito che quello di quiete (fase statica e dinamica della circolazione), ma anche quello che, per qualsivoglia ragione, sia, comunque, collegato e tragga origine, nel suo determinismo, dalla circolazione medesima. Ciò, in quanto, nell'ampio concetto di “incidente stradale” va ricompresa qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente e, dunque, anche il sinistro occorso ad un solo veicolo rilevando solo il fatto che il danno sia prodotto da una persona che circola con un veicolo «senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo». Tant'è che, la sentenza del 24 marzo 2016 n. 5894 della S.C., richiamata dalla Corte d'Appello, aveva ritenuto l'applicabilità della prescrizione breve all'azione risarcitoria ex artt. 2051-2043 c.c. intentata da un automobilista, rimasto danneggiato a seguito di un incidente tra veicoli determinato da insidia stradale, nei confronti di un Comune per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente. Ad abundantiam si precisa che, laddove, invece, il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito connesso alla circolazione del veicolo ma considerato dalla legge come reato (ad esempio la guida in stato di ebbrezza) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. |