Voto di scambio politico mafioso. Approvate definitivamente le modifiche all'art. 416-ter c.p.
16 Maggio 2019
Con 157 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astensioni il Senato ha approvato in via definitiva, il 14 maggio 2019, DDL n. 510-B, recante Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. Il testo approvato interviene unicamente sull'art. 416-ter c.p. aumentando la pena (ora prevista con la reclusione da 6 a 12 anni) da 10 a 15 anni di reclusione per chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale, da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero mediante le modalità mafiose (di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p.) Alle stesso modo, il secondo comma, punisce la condotta di colui che promette - direttamente o a mezzo di intermediari di procacciare i suffragi. Vengono infine inseriti due nuovi commi per cui: «3. se colui che ha accettato la promesso di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis aumentata della metà 4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici» |