Fecondazione omologa post mortem: rettifica dell’atto di nascita anche per il figlio “postumo”
16 Maggio 2019
Il caso. Due coniugi, a causa di alcune difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, avevano deciso di ricorrere alla procreazione assistita. L'uomo, proprio nel corso della terapia, aveva scoperto di essere gravemente malato e, dovendo procedere all'assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva espresso il proprio consenso, e, consapevole della sua imminente fine, aveva anche autorizzato la moglie all'utilizzo post mortem del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l'aiuto della fecondazione assistita. Per realizzare il desiderio comune di procreazione, la donna, dopo la morte del marito, si era sottoposta al trattamento di fecondazione assistita in Spagna, dando poi alla luce in Italia la bimba. Dopo la nascita della figlia, la donna aveva reso la corrispondente dichiarazione all'ufficiale di stato civile, allegando tutta la documentazione del caso. Ciò nonostante, quell'ufficiale aveva rifiutato di trascrivere nell'atto di nascita la paternità del defunto e conseguentemente di attribuire alla piccola il cognome paterno, come dichiarato e richiesto dalla madre, ritenendo tale dichiarazione contraria all'ordinamento giuridico vigente. La donna allora adiva il Tribunale di Ancona, che respingeva il ricorso volto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto oppostole dall'ufficiale di stato civile alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell'atto di nascita della bambina, l'ordine all'ufficiale di provvedere alla rettifica di tale atto con l'indicazione del cognome paterno. La madre, che vedeva respinto il proprio reclamo avverso questo provvedimento dalla Corte d'Appello, ricorreva per cassazione.
Rettifica dell'atto di nascita per il figlio nato da fecondazione assistita post mortem. Innanzitutto, la Suprema Corte precisa che nel caso in esame non si controverte né sulla liceità o meno in Italia della tecnica di fecondazione omologa post mortem né sulla trascrivibilità in Italia di un atto di nascita redatto in uno dei Paesi che consentono tecniche di fecondazione artificiale, come la Spagna, ma solo della possibilità o meno di rettificare un atto di nascita già formato sul territorio nazionale. A tal fine, secondo i giudici di legittimità, occorre praticamente verificare se la disciplina della filiazione nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema alternativo rispetto a quello codicistico o si inserisca in quest'ultimo, che regola la filiazione da procreazione naturale attraverso la previsione di specifiche eccezioni. Dalla soluzione di tale questione deriva l'applicabilità o meno alla filiazione da PMA dei principi e criteri attributivi dello status del figlio nato da procreazione naturale, e, poiché lo status risulta dall'atto di nascita, dalla soluzione di questa questione discendono anche le regole da seguire nella formazione di tale documento, al fine di verificare se, nel caso in esame, sussista o meno corrispondenza tra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla donna all'ufficiale di stato civile e la sua riproduzione nell'atto di nascita come redatto concretamente da quest'ultimo.
Lo status del figlio nato da fecondazione omologa post mortem. Secondo la Suprema Corte, la figlia nata quando il marito sia morto dopo aver prestato il consenso alla PMA (nella specie, ribadito solo pochi giorni prima del decesso) e prima della formazione dell'embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia anche autorizzato l'utilizzazione) è da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il proprio consenso prima dello scioglimento del vincolo nuziale, per effetto della morte del marito. In questo caso, benché manchi il requisito dell'esistenza in vita di tutti i soggetti al momento della fecondazione dell'ovulo, deve ritenersi che, una volta avvenuta la nascita, la figlia possa avere come padre colui che ha espresso il proprio consenso senza mai revocarlo, dovendosi individuare in questo preciso momento la consapevole scelta della genitorialità. Tale scelta interpretativa si basa sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, ampiamente provata dalla ricorrente, tra l'uomo che ha espresso comunque un consenso alle tecniche di PMA, autorizzando l'utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato, e prescinde da ogni considerazione del tempo in cui sono avvenuti il concepimento e la nascita. Proprio perché tali tecniche rendono possibile il differimento della nascita, senza per questo incidere sulla certezza della paternità biologica, sono inapplicabili quei principi codicistici basati su un sistema di presunzioni tramite le quali si cerca di stabilire quella certezza. Per cui, non vi è alcun ostacolo all'attribuzione al nato a seguito di fecondazione omologa eseguita post mortem dello status di figlio del marito deceduto, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio conseguente alla sua morte.
L'atto di stato civile deve corrispondere alla realtà dei fatti. Alla luce di tali considerazioni, i giudici di legittimità affermano che: - qualora le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile, se dirette esclusivamente a dare pubblica notizia di eventi quali nascita o morte, siano di per sé produttive di effetti giuridici riguardo lo status della persona a cui si riferiscono, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverle se in contrasto con l'ordinamento e l'ordine pubblico; - il procedimento di rettifica degli atti dello stato civile è ammissibile tutte le volte in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dall'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo così a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte; - l'art. 8, l. n. 40/2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell'applicazione della PMA, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all'accesso alle tecniche di PMA e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell'embrione e avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all'utilizzo dello stesso. Ciò anche quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre. |