Oggetto sociale dell’impresa partecipante alla procedura di gara e documenti camerali

Redazione Scientifica
16 Maggio 2019

In relazione alla questione della congruenza tra oggetto sociale dell'impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di...

In relazione alla questione della congruenza tra oggetto sociale dell'impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, valgono i seguenti principi in più occasione affermati dalla giurisprudenza amministrativa:

  • l'iscrizione camerale (richiesta dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile) ha lo scopo di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176);
  • si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto dell'appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste;
  • a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170);
  • per applicare tale principio giurisprudenziale al caso concreto, il giudice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, deve individuare la natura e la qualità delle prestazioni descritte dal capitolato prestazionale, sia pure senza attuarne eccessivi frazionamenti, avendo riguardo tuttavia sia alle finalità perseguite dalla stazione appaltante nell'affidamento del contratto, sia alle modalità con le quali è prescritto all'affidatario di prestare il servizio richiesto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).

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