Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

Redazione Scientifica
17 Maggio 2019

E' vero che le referenze bancarie costituiscono mezzo di prova di un requisito richiesto per la partecipazione alla procedura, la solidità economica finanziaria dell'operatore economico...

E' vero che le referenze bancarie costituiscono mezzo di prova di un requisito richiesto per la partecipazione alla procedura, la solidità economica finanziaria dell'operatore economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351), e che, per questa ragione, potrebbero essere formate anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma, sempre che esse attestino la preesistenza del requisito stesso.

La referenza bancaria presentata a seguito di soccorso istruttorio è comunque inidonea allo scopo se attesta l'ordinato svolgimento di un rapporto instaurato con l'istituto bancario in un periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione; è evidente che tale documento non è idoneo a dimostrare la già esistente solidità economica e finanziaria dell'operatore economico al momento della partecipazione.

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