Una cauzione provvisoria rilasciata a garanzia dell’impegno di soggetto diverso dall’operatore concorrente non può ritenersi validamente prestata

Redazione Scientifica
16 Maggio 2019

La cauzione provvisoria è prevista dall'art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; è una garanzia per gli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in ragione dei quali è avvenuta la ammissione ad essa.

La cauzione provvisoria è prevista dall'art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; è una garanzia per gli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in ragione dei quali è avvenuta la ammissione ad essa.

In ragione di ciò, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la finalità dell'istituto è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, 31 agosto 2016, n. 3751).

E' evidente, allora, che una cauzione provvisoria rilasciata a garanzia dell'impegno di soggetto diverso dall'operatore partecipante alla procedura di gara non può ritenersi validamente prestata, anche se si tratta di società controllante (sul rapporto tra controllante e controllata in sede di procedura di gara, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2018, n. 5420).