La pubblicazione degli ammessi sul BURL non soddisfa i presupposti necessari per l’applicazione del rito super accelerato

Redazione Scientifica
16 Maggio 2019

Se il provvedimento di ammissione dei concorrenti non viene pubblicato sul profilo del committente come prescritto dall'art. 29, comma 1, Cod. proc. amm., bensì solo sul BURL, non sono soddisfatti i presupposti per ritenere applicabile il rito super accelerato.

Se il provvedimento di ammissione dei concorrenti non viene pubblicato sul profilo del committente come prescritto dall'art. 29, comma 1, Cod. proc. amm., bensì solo sul BURL, non sono soddisfatti i presupposti per ritenere applicabile il rito super accelerato.

E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che si è espresso in senso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile anche al giudizio di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione adottati nel corso di una procedura di evidenza pubblica, la regola generale per l'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm..

E' opinione condivisa che la regola posta dall'art. 120, comma 2-bis, cit. vada letta in combinato con la previsione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificata dall'art. 20 d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice), per la quale “Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati da motivazione”; non può dubitarsi che “la concreta disponibilità” dalla quale è fatto ora decorrere il termine di impugnazione costituisce nozione diversa dalla “piena conoscenza” di cui all'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.; il legislatore, infatti, ha voluto con detta formula individuare il momento in cui l'impresa ha acquisito l'atto – perché comunicatole ovvero pubblicato con il suo intero contenuto o, ancora, in mancanza dell'uno e dell'altro, acquisito mediante accesso ai documenti – ed è in grado di percepirne l'effettiva illegittimità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7256).

In definitiva, la previsione dell'art. 120, comma 2bis, cit., già regola speciale, applicabile ad una specifica materia, e, pertanto, prevalente sulla regola generale, (come rilevato da Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176), interpretata in combinato con la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 80 cit., appare ora anche incompatibile con l'applicazione della regola generale di cui all'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.

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