L’offerta tecnica subordinata al previo rilascio di titoli abilitativi non è qualificabile come un’offerta condizionata

17 Maggio 2019

Se un operatore economico, in sede di offerta, si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell'opera, nonostante l'eventualità in cui essa richieda il previo rilascio di titoli abilitativi, la sua offerta non può essere qualificata come “condizionata”.

Il caso

La vicenda trae origine dall'impugnazioni degli atti di gara da parte della seconda classificata, la quale lamentava, inter alia, che l'offerta tecnica proposta dall'impresa prima classificata fosse inammissibile o, comunque, non valutabile, in quanto condizionata all'autorizzazione antisismica del genio Civile.

La soluzione del Collegio

Il Consiglio di Stato ha ricordato, anzitutto, che secondo la giurisprudenza amministrativa, per offerta condizionata deve intendersi quell'offerta “non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà certa e inequivoca dell'impresa di partecipare alla gara” (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; V, 23 agosto 2004, n. 5583).

Tale ipotesi potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui l'operatore economico subordini l'impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, subordinando l'obbligazione assunta al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all'aggiudicazione.

Non rientrerebbe in tale categoria l'ipotesi in cui l'operatore economico si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell'opera, anche nell'eventualità in cui essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi (Cons. Stato, V, 27 dicembre 2017, n. 6085, che richiama C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37).

Ciò in quanto, precisa il Collegio, “il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera attiene non alla fase della valutazione dell'offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l'ipotesi che l'aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all'inadempimento alle obbligazioni contrattuali”.

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