La suocera chiede alla nuora il rilascio della casa coniugale: interessi in conflitto da bilanciare
20 Maggio 2019
Il caso. La suocera chiedeva il rilascio dell'immobile da parte della nuora, assegnataria dell'abitazione in quanto genitore prevalentemente collocatario dei figli minori, in virtù dell'acquisto della prima con contratto stipulato e trascritto in epoca antecedente rispetto al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare alla nuora. Il Tribunale disponeva la condanna al rilascio vista l'anteriorità del titolo, mentre la Corte d'Appello rigettava la domanda di condanna al rilascio dell'immobile sul presupposto che la nuora fosse detentore qualificato dell'immobile adibito a casa familiare durante il matrimonio, in epoca, pertanto, anteriore rispetto alla compravendita tra la nuora ed il coniuge allora proprietario. Secondo la Corte d'Appello, la circostanza che la nuora sapesse che il figlio, prima della vendita, avesse impresso a tale bene immobile il vincolo di godimento funzionale ai bisogni della famiglia rendeva opponibile il diritto di godimento alla terza-acquirente, benchè tale acquisto fosse stato trascritto prima dell'emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie. La nuora, pertanto, ricorreva per cassazione.
Interessi in contrapposti da bilanciare. La Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto «con riferimento alla cessione al terzo, effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario, del diritto di proprietà dell'immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge, collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile soltanto se il Giudice di merito ravvisi la instaurazione di un preesistente rapporto tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione». In particolare, è il caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata del coniuge collocatario dei minori e non proprietario ovvero se il terzo abbia inteso concludere con il coniuge assegnatario un contratto di comodato funzionale alle esigenze familiari del nucleo residuo. Per giungere all'enunciazione di tale principio, i giudici di legittimità illustrano i principi fondamentali che regolano la materia, tra cui: l'assegnazione quale diritto dei figli, il fattore tempo nel bilanciamento degli interessi contrapposti e il dovere della solidarietà coniugale e post-coniugale.
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