Garanzia provvisoria rilasciata a favore di società controllante del concorrente

Valeria Zallocco
20 Maggio 2019

Una cauzione provvisoria rilasciata a garanzia dell'impegno di soggetto diverso dall'operatore partecipante alla procedura di gara non può ritenersi validamente prestata, anche se si tratta di società controllante.

La vicenda. La regione Calabria indiceva una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna finalizzata ad intercettare flussi turistici verso la regione. Il disciplinare di gara prevedeva l'obbligo a carico di ciascun concorrente di presentare la cauzione provvisoria, corredata dall'impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93 c.c.p. Uno degli operatori economici presentava una cauzione che, seppur riportasse espressamente il riferimento alla procedura di gara in corso, era intestata a un soggetto diverso dal concorrente e precisamente alla società controllante.

La funzione della cauzione provvisoria. In via preliminare, la sentenza richiama la ratio dell'istituto. Si tratta di una garanzia per gli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione alla partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati. Pertanto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la finalità dell'istituto è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta.

La soluzione giuridica. Il Collegio conclude che una cauzione provvisoria rilasciata a garanzia dell'impegno di soggetto diverso dall'operatore partecipante alla procedura di gara non può ritenersi validamente prestata, anche se si tratta di società controllante. L'offerta, della cui serietà e affidabilità la cauzione è prova, proviene, infatti, da soggetto diverso dal garantito e la stazione appaltante non potrebbe richiedere all'istituto garante di versare la somma per inadempimento agli obblighi di legge commesso dal primo.