Effetto “contagio” e interdittive a cascata

Valeria Zallocco
20 Maggio 2019

La costituzione di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di scopo con imprese successivamente raggiunte da interdittive antimafia non determina di per sé l'effetto contagio e non legittima l'adozione di informative negative a cascata.

La vicenda. A dicembre 2017 la Prefettura di Caltanissetta adottava nei confronti di una società un'informativa ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa si fondava su una serie di elementi sintomatici, tra cui “l'effetto contagio” derivante dalla partecipazione a due società consortili, i cui soci erano soggetti ritenuti vicini ad ambienti mafiosi.

A seguito dell'adozione dell'informativa da parte della Prefettura, il Comune di Palermo sospendeva i lavori oggetto di un contratto di appalto stipulato con la medesima società. Quest'ultima impugnava l'informativa e il provvedimento di sospensione innanzi al TAR per la Sicilia.

La questione. Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza, ai fini dell'adozione di un'interdittiva antimafia, della partecipazione a un consorzio di scopo o ad un raggruppamento temporaneo di imprese con una società interessata da tentativi di infiltrazione mafiosa.

La soluzione giuridica. La sentenza distingue le ipotesi di costituzione di una nuova società, entità stabile e destinata all'esercizio congiunto di una determinata attività economica, da quelle di costituzione di un consorzio “di scopo” o di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il Collegio ritiene che, a fronte della costituzione di una nuova società tra un'impresa legittimamente colpita da un'interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, può ragionevolmente presumersi l'estensione del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, divenuta socia di quest'ultima e, dunque, opera l'effetto “contagio”. (in termini Consiglio di Stato, III, 22 giugno 2016, n. 2774). Lo stesso effetto non opera invece nei casi – come quello all'attenzione dei giudici – in cui una delle imprese costituenti un consorzio “di scopo” o un raggruppamento temporaneo di imprese sia colpita da un'interdittiva antimafia dopo la costituzione del consorzio o del r.t.i. In tali ipotesi, infatti, le imprese instaurano un rapporto provvisorio finalizzato alla mera esecuzione di una singola commessa.

A sostegno di tale soluzione, il Collegio richiama l'art. 95, commi 1 e 2, del Codice antimafia ai sensi del quale «se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto; tali disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori».

Nel caso di specie, pertanto, il Collegio annulla sia il provvedimento prefettizio per carenza di istruttoria e motivazione sia il provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Comune di Palermo per illegittimità derivata.