In assenza di una norma di legge non è possibile estendere il colloquio Skype al regime del 41-bis
21 Maggio 2019
In materia di corrispondenza telefonica, è illegittima, e, pertanto censurabile, l'estensione dell'uso di mezzi di comunicazione supportati dalla piattaforma Skype ai detenuti reclusi al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.: in assenza, infatti, di un'espressa previsione normativa, la Magistratura di sorveglianza non può autorizzare prassi di comunicazione, con il ricorso a mezzi tecnologici, per agevolare i contatti con i familiari di persone ristrette in 41-bis ord. pen., specialmente, se entrambi i soggetti sono reclusi. Nel caso di specie, il detenuto era stato autorizzato ad effettuare comunicazioni con il proprio familiare, a sua volta ristretto nella medesima struttura, per il tramite di una “specie di Skype”, realizzato sul modello delle comunicazioni per le videoconferenze in sede dibattimentale. Tale prassi avallata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari ha trovato la censura della Corte di Cassazione, che ha annullato entrambe le ordinanze senza rinvio. |