Notificazione via PEC, valore della ricevuta di avvenuta consegna

Luca Sileni
22 Maggio 2019

“La Ricevuta di Avvenuta Consegna “Completa” di una PEC è mezzo idoneo a certificare non solo il recapito – nella casella di Posta Elettronica Certificata – del messaggio email, ma anche degli eventuali allegati alla stessa. Contro tale ricevuta è comunque ammessa prova contraria costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato”.
Massima

“La Ricevuta di Avvenuta Consegna “Completa” di una PEC è mezzo idoneo a certificare non solo il recapito – nella casella di Posta Elettronica Certificata – del messaggio email, ma anche degli eventuali allegati alla stessa. Contro tale ricevuta è comunque ammessa prova contraria costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato”.

Il caso

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi del reale valore che può essere attribuito alla così detta “Ricevuta di Avvenuta Consegna” (spesso chiamata RAC o RDAC) di una PEC, con particolare riferimento alla prova della ricezione del messaggio di posta e dei suoi allegati.

La questione

La questione si incentra sulla validità della notificazione - effettuata dalla cancelleria del Tribunale ad un'azienda – del ricorso per fallimento proposto contro l'azienda stessa da parte di un creditore.

Nel caso di specie, la ditta poi dichiarata fallita ha confermato di aver ricevuto la notificazione del messaggio di posta elettronica da parte della cancelleria, ma ha sostenuto altresì che al messaggio de quo non fosse stato allegato il ricorso per fallimento.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie risulta di particolare interesse poiché la Suprema Corte ha avuto modo di occuparsi dell'effettivo valore da attribuirsi alle ricevute generate a seguito dell'invio di un messaggio di Posta Elettronica Certificata.

Da un lato, infatti, la cancelleria del Tribunale ha dichiarato – con apposita certificazione – che la notificazione a mezzo PEC conteneva il ricorso per fallimento, la designazione del Giudice, e il decreto di fissazione dell'udienza. Dall'altro l'azienda si è difesa lamentando l'assenza del ricorso fra gli allegati al messaggio di posta elettronica.

Tale doglianza, però, non è stata supportata da adeguata documentazione di carattere tecnico poiché – di fatto – la difesa della ditta non ha provveduto all'allegazione del messaggio di posta elettronica effettivamente ricevuto, né ha dato prova di eventuali problematiche di carattere tecnico che avrebbero potuto provocare discrepanze fra la generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna rispetto alla mail recapitata.

La Corte di Cassazione, con questo importante precedente, ha quindi stabilito che la RAC sia mezzo idoneo non solo a comprovare l'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica al destinatario, ma anche la consegna degli eventuali allegati che fossero stati veicolati tramite il messaggio de quo.

Oltre a ciò, però, la Suprema Corte torna ad occuparsi di un importante aspetto legato all'effettivo valore attribuibile alla Ricevuta di Avvenuta Consegna della PEC, ribadendo un principio già precedentemente espresso con la pronuncia n. 29732 del 2018: “Questa Corte, infine, ha già ritenuto che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica, e, dall'altro, che l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, avendo fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.”

Sostanzialmente, quindi, gli Ermellini ribadiscono ancora una volta la differenza che sussiste fra una notificazione ordinaria tramite Ufficiale Giudiziario e una notificazione effettuata a mezzo PEC, ciò riferendosi a due principali argomentazioni:

1) gli atti fide facenti debbono intendersi come un numero chiuso non suscettibile di estensione analogica;

2) le notificazioni effettuate a mezzo posta raccomandata sono comunque delegate da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Se si può forse concordare – in particolare in relazione alle ragioni di prudenza che la Suprema Corte pone all'attenzione dell'interprete – con la prima argomentazione, lo stesso non potrà dirsi per il secondo punto.

Ad avviso di chi scrive, infatti, gli Ermellini hanno omesso di valutare come nel caso di notificazioni a mezzo PEC il mittente è sempre e comunque un pubblico ufficiale. Da un lato, infatti, non si può certo negare tale qualifica al Cancelliere (come nel caso di specie), dall'altro non la si può contestare nemmeno per il Difensore che effettui la notificazione in proprio via PEC, posto che l'art. 6 della legge n. 53/1994 espressamente prevede: “L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.

Proprio alla luce di detta espressa qualifica è da analizzarsi il secondo punto nodale della pronuncia in commento, ossia, la modalità per opporsi alle risultanze portate dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notifica.

Oggi la Suprema Corte, riprendendo due precedenti orientamenti del 2018 e del 2016, ribadisce che: “la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell'avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.”

Per la contestazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna, quindi, basterà documentare un errore tecnico che abbia effettivamente causato una discrepanza fra il messaggio di posta recapitato e la relativa RAC.

Tale orientamento è, a tutt'oggi, in aperto contrasto con quanto precedentemente affermato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia del 21 luglio 2016 n. 3083 e dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9793/2015, che hanno invece ritenuto necessaria la proposizione di querela di falso, al fine di contestare la ricevuta de qua.

In particolare la Suprema Corte si era così espressa: “La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (Cass., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass., 20 luglio 1999, n. 7763), per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario (v. per tutte, Cass., 27 aprile 2004, n. 8032)”.

Osservazioni

Concludendo, quindi, sarebbe auspicabile un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite volto a dirimere questo contrasto giurisprudenziale e, in particolare, finalizzato a chiarire le ragioni interpretative che hanno portato la Corte – nella pronuncia in esame – a escludere dalla valutazione complessiva della fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto che ha posto in essere la notificazione.

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