Legittima la revoca del bando e dell’aggiudicazione (ma non il recesso dal contratto) in caso di difficoltà finanziarie non imputabili alla S.A.

Redazione Scientifica
22 Maggio 2019

È sempre possibile applicare l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 per revocare sia il bando di gara, sia - anche successivamente alla stipulazione del contratto - l'aggiudicazione definitiva di appalto pubblico motivata da ragioni di...

È sempre possibile applicare l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 per revocare sia il bando di gara, sia - anche successivamente alla stipulazione del contratto - l'aggiudicazione definitiva di appalto pubblico motivata da ragioni di sopravvenienze fattuali o di motivi di pubblico interesse e, in particolare, della sopravvenuta carenza della necessaria copertura finanziaria (Cons. Stato, Sez. V , 29 dicembre 2014, n. 6406; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 ottobre 2016, n. 10465; T.A.R. Perugia, Sez. I, 21 luglio 2015, n. 339).

Stante la sua valenza pubblicistica, la revoca per ragioni inerenti le difficoltà economiche del soggetto appaltante non è invece ammessa in applicazione dell'art. 122 del d.P.R. n. 554/1999, riprodotto nell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, i quali contemplano il diritto potestativo di recedere ad nutum dal contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria, trattandosi di facoltà riconducibile nell'alveo degli strumenti di autotutela privatistica ex art. 1373 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.