Legittima la revoca del bando e dell’aggiudicazione (ma non il recesso dal contratto) in caso di difficoltà finanziarie non imputabili alla S.A.
22 Maggio 2019
È sempre possibile applicare l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 per revocare sia il bando di gara, sia - anche successivamente alla stipulazione del contratto - l'aggiudicazione definitiva di appalto pubblico motivata da ragioni di sopravvenienze fattuali o di motivi di pubblico interesse e, in particolare, della sopravvenuta carenza della necessaria copertura finanziaria (Cons. Stato, Sez. V , 29 dicembre 2014, n. 6406; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 ottobre 2016, n. 10465; T.A.R. Perugia, Sez. I, 21 luglio 2015, n. 339).
Stante la sua valenza pubblicistica, la revoca per ragioni inerenti le difficoltà economiche del soggetto appaltante non è invece ammessa in applicazione dell'art. 122 del d.P.R. n. 554/1999, riprodotto nell'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, i quali contemplano il diritto potestativo di recedere ad nutum dal contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria, trattandosi di facoltà riconducibile nell'alveo degli strumenti di autotutela privatistica ex art. 1373 c.c.
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