La (mera) pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul bollettino ufficiale regionale non è idonea a far decorrere il termine breve del rito super accelerato

23 Maggio 2019

Al fine dell'utile decorso del termine breve previsto nel rito super accelerato per l'impugnazione dell'elenco di ammissione dei concorrenti, non è sufficiente la pubblicazione del relativo provvedimento solo sul Bollettino Ufficiale Regionale risultando necessaria, invece, la sua pubblicazione sul profilo istituzionale del committente, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, c.p.a.

Il caso. L'Ente regionale – sulla scorta di quanto previsto dall'art 41, comma 2, c.p.a. – ha proposto appello censurando la sentenza del TAR in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe dichiarato l'irricevibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La questione: la (in)applicabilità al caso di specie delle regole processuali del rito super accelerato per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio riguarda quindi la possibilità di ritenere idonea - al fine della decorrenza dei termini previsti, ex art. 120, comma 2-bis c.p.a., per il rito super accelerato - la pubblicazione dell'elenco di ammissione dei concorrenti solo sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURL) e non anche sul sito istituzionale della stazione appaltante secondo la regola generale dell'art. 41, comma 2 c.p.a. sulla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato.

Le conclusioni del Consiglio di Stato. Il Collegio ha ritenuto il motivo di appello infondato in quanto la disciplina processuale prevista dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.– da leggersi in combinato disposto con quella in tema di trasparenza degli atti della procedura di gara di cui all'art. 29, comma 1 del Codice – ha carattere speciale e come tale deroga quella generale in tema di “conoscenza” degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

In tale prospettiva, a giudizio del Collegio, il concetto di “concreta disponibilità” dalla quale il legislatore ha inteso far decorrere il termine di impugnazione (ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 120, comma 2-bis c.p.a.) si differenzia per le sue peculiarità ontologiche dalla nozione (di carattere generale) di “piena conoscenza” del provvedimento di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a.

In conclusone, ai fini del decorso dei termini di impugnazione previsti dall'art. 120, comma 2-bis, non rileva la “mera” pubblicazione sul Bollettino Ufficiale – sebbene astrattamente idoneo ai fini della conoscenza del provvedimento – essendo necessaria la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della stazione appaltante, secondo la speciale disciplina dettata dalla normativa di settore.

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