Corrispondenza tra le quote di partecipazione e la quota di esecuzione
23 Maggio 2019
La sentenza richiama il più recente orientamento della Sezione (cfr., da ultime, Cons. Stato, nn. 487-490/2019 – concernenti un appalto di servizi di ristorazione), secondo il quale - diversamente da quanto accade per gli appalti di lavori (per i quali la giurisprudenza, soprattutto in ragione dell'applicabilità dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010, afferma che se le imprese componenti il raggruppamento dichiarano, in sede di offerta, una quota di partecipazione corrispondente alla quota di lavori da eseguire, è necessario che il requisito di qualificazione sia coerente con entrambi) - dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014 non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”, precisandosi che “per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI”. Con la conseguenza che, di fronte ad una lex specialis che prevede soltanto i requisiti di capacità tecnica per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non può disporsi l'esclusione dell'ati per mancata corrispondenza tra qualificazione dei componenti e quota di esecuzione (cfr. Cons. Stato, III, n. 6471/2018, concernente un appalto di servizi di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche; e n. 4336/2017, concernente un appalto per l'acquisizione di un sistema informativo per i servizi trasfusionali). |