Gravi illeciti professionali: cessione di azienda e pregresse risoluzioni contrattuali

Redazione Scientifica
23 Maggio 2019

Il trasferimento del ramo d'azienda, così come consente alla cessionaria di acquisire i requisiti (contratti analoghi e fatturato specifico), determina anche il trasferimento alla stessa degli illeciti professionali relativi al medesimo complesso aziendale (la risoluzione subita) e il relativo obbligo...

Il trasferimento del ramo d'azienda, così come consente alla cessionaria di acquisire i requisiti (contratti analoghi e fatturato specifico), determina anche il trasferimento alla stessa degli illeciti professionali relativi al medesimo complesso aziendale (la risoluzione subita) e il relativo obbligo dichiarativo (cfr., nel solco di Cons. Stato, A.P., n. 10/2012, TAR Lazio, III-quater, n. 6144/2018 e Cons. Stato, n. 3718/2012; vedi anche, per la sussistenza, in capo all'incorporante, degli obblighi dichiarativi e delle possibili conseguenze espulsive anche con riferimento alle società partecipanti alla fusione, Cons. Stato, VI, n. 3910/2015, n. 5500/2018).

L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50 del 2016 rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo.

Il presupposto per l'esercizio di tale potere discrezionale è costituito dalla completezza delle dichiarazioni degli operatori economici partecipanti alle gare, che devono, dunque dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della “integrità professionale” dell'operatore economico. Si devono ritenere compresi nell'ambito dell'obbligo dichiarativo tutti gli eventi che, benché oggetto di contestazione ed ancora sub iudice, abbiano dato corso ad azioni di risoluzione contrattuale ovvero ad azioni risarcitorie ad iniziativa del committente pubblico, in ragione della commissione di gravi errori nell'esecuzione dell'attività professionale.

Proprio, al fine di rendere effettivo il flusso di informazioni che deve pervenire alla stazione appaltante e chiarire l'autonoma rilevanza della autenticità e completezza delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, il correttivo al Codice dei contratti, d.lgs. 56/2017, ha introdotto al comma 5 dell'art. 80 la lettera f bis), per cui le stazioni appaltanti escludono l'operatore economico “che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. Tal disposizione non consente, inoltre, in caso di omessa o falsa dichiarazione alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, e si riferisce sia alle informazioni false o fuorvianti che all'omissione di informazioni dovute (cfr. Cons. Stato, V, n. 6576/2018).

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