Estensione propria del contratto e riflessi sul termine per ricorrere

Flaminia Aperio Bella
24 Maggio 2019

In caso di estensione c.d. propria del contratto di appalto (caratterizzata dalla facoltà della stazione appaltante di imporre all'operatore economico, durante l'esecuzione, di incrementare la quantità della medesima prestazione, a parità di tutte le altre condizioni, economiche ed esecutive, entro un determinato valore stimato omnicomprensivo) non può essere opposto il termine di decadenza di sei mesi dalla stipula previsto dall'art. 120, comma 2 c.p.a. per il caso di affidamento in violazione degli obblighi di pubblicità in quanto non si è al cospetto di un affidamento senza gara di un contratto nuovo, bensì di un atto unilaterale della procedura di affidamento autonomamente impugnabile.

Il caso. Con un primo ricorso la seconda graduata in una procedura per l'affidamento triennale di forniture impugnava l'aggiudicazione lamentando il difetto di un requisito di partecipazione in capo all'impresa vincitrice. Il gravame, originariamente respinto dal giudice di prime cure, veniva accolto in appello, con condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente da mancata aggiudicazione poiché, a quella data, la fornitura era stata integralmente effettuata. A valle di tale pronunciamento, acquisita conoscenza, tramite accesso agli atti, dell'intervenuta estensione della durata dell'appalto, la medesima impresa vittoriosa proponeva ricorso nel termine di trenta giorni per ottenere l'annullamento dell'estensione contrattuale (nonché il risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro per le prestazioni ancora da eseguire e per equivalente per quelle già eseguite).

L'amministrazione resistente e l'impresa controinteressata eccepivano la tardività della notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.p.a, essendo trascorso il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di estensione.

La natura dell'estensione. L'estensione c.d. propria del contratto originario è caratterizzata dalla facoltà della stazione appaltante di imporre all'operatore economico, durante l'esecuzione dell'appalto, di incrementare la quantità della medesima prestazione, a parità di tutte le altre condizioni, economiche ed esecutive, entro un determinato valore stimato omnicomprensivo.

Nel caso di specie, alla luce delle circostanze che (i) l'estensione contrattuale era stata espressamente prevista nella lex specialis di gara, (ii) la medesima estensione era avvenuta durante lo svolgimento della fornitura e che (iii) risultava modificato solo il profilo quantitativo-temporale della fornitura, il Collegio riconosce la ricorrenza di una estensione c.d. propria del contratto originario precisando che si tratta di un atto della procedura di affidamento, espressione del potere unilaterale della stazione appaltante di imporre all'operatore economico la modifica quantitativa della prestazione e non di un atto negoziale.

Conclusioni. La preclusione di cui all'art. 120, comma 2 c.p.a, non si applica al caso di specie dal momento che non vi è stata la stipulazione di un nuovo contratto ma il mantenimento in vita quello stipulato in virtù dell'aggiudicazione ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha dunque concluso che l'azione di annullamento della estensione contrattuale, rientrante a pieno titolo tra gli atti delle procedure di affidamento, sia stata tempestivamente proposta entro trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza.

A fronte dell'eccezione di tardività dell'istanza risarcitoria, che, secondo la parte resistente, avrebbe dovuto essere proposta entro 120 giorni dal giudicato sull'annullamento dell'aggiudicazione, il TAR la respinge, precisando che la domanda de qua riguardava il danno da mancata aggiudicazione cagionato dall'illegittima estensione contrattuale non già quello, già liquidato, relativo alla durata ordinaria dell'appalto. Nessuna decadenza poteva pertanto essere opposta al ricorrente in quanto, se è vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ciò non implica che esso possa coprire i danni che l'istante, all'epoca della sua formazione, neppure poteva prevedere che si sarebbero verificati.

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