Utilizzare il denaro del condominio per effettuare pagamenti in favore di altri condomìni costituisce appropriazione indebita
24 Maggio 2019
La Corte territoriale aveva accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Tizio per insussistenza del fatto da due distinti reati di appropriazione indebita consumati nella veste di amministratore di due condomini, affermando la responsabilità dell'imputato e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione dell'articolo 646 c.p. poiché i soldi non erano stati presi per sé ma per effettuare pagamenti in favore di altri condominii da lui amministrati. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello. Difatti, a seguito dell'istruttoria di causa, era stato dimostrato che vi era stato un uso non consentito del denaro dei diversi condomini di cui l'imputato aveva il possesso ed una destinazione incompatibile con le ragioni del possesso, che ha determinato quella interversione che integra, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di appropriazione indebita. Difatti, è pacifico che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: condominioelocazione.it |