Suscettibile di revocatoria ordinaria il fondo patrimoniale costituito dai coniugi prima della separazione
27 Maggio 2019
Il caso. Un coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tali condizioni, costituiva un fondo patrimoniale a favore dell'altro coniuge, in cui conferiva beni mobili e immobili di sua proprietà, tra cui anche, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario. Su istanza di Equitalia il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, dichiaravano l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al proprio credito erariale maturato nei confronti della ex moglie. Quest'ultima ricorreva per cassazione deducendo che il carattere oneroso dell'atto di costituzione del fondo si evinceva anche dal fatto che detto atto faceva parte degli accordi di separazione e dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti della propria coniuge.
Fondo patrimoniale dei coniuge sottoposto a revocatoria. Nel respingere il ricorso, la Corte di Cassazione afferma che «l'atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo e la sua derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all'origine da uno dei due coniugi. Più in generale, in tema di revocatoria fallimentare, l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti». |