L'avvocato risponde della casella PEC satura e la Cancelleria non è tenuta a notificare all'indirizzo del secondo difensore
27 Maggio 2019
Casella PEC satura. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da un lavoratore, rilevando che l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 era stata comunicata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario del lavoratore ma la comunicazione non era andata a buon fine a cause dalla casella di posta elettronica piena. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, era stata disposta la comunicazione mediante deposito in cancelleria e non era stata eseguita la comunicazione alla PEC dell'altro avvocato domiciliatario. Inoltre, la Corte Territoriale rilevava che l'opposizione si era rilevava che l'opponente non avesse osservato neppure il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c..
Responsabile l'avvocato. La Suprema Corte riepiloga il quadro normativo in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche, ricordando che, ove non sia possibile ricorrere alla PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni e notificazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nel caso in cui vi sia invece una causa non imputabile al destinatario, è applicabile la disciplina di cui all'art. 136 c.p.c.. La giurisprudenza (Cass. n. 22320/2017) ha inoltre chiarito che l'avvocato ha l'onere, in quanto destinatario di notifiche telematiche, di dotarsi degli strumenti adeguati per decodificarle o leggerle «non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario», salva comunque la prova del caso fortuito. Con specifico riferimento all'ipotesi del saturamento della casella PEC, la giurisprudenza ha imputato tale evento al difensore anche ai fini del diniego della rimessione in termini (Cass. n. 28864/2018). Ed infatti «una volta ottenuta dell'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla verifica periodica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo».
Nessun obbligo per la Cancelleria. Inoltre, la Cassazione precisa che la Cancelleria non ha alcun obbligo di eseguire la notifica all'indirizzo del secondo difensore domiciliatario. |