Legittimi i criteri di valutazione applicati tramite formula matematica e limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche

Guido Befani
27 Maggio 2019

È legittimo il criterio di valutazione delle offerte economiche tramite formula matematica che, da un lato, garantisca la possibilità di attribuire alle offerte concorrenti il punteggio minimo per quella non operante alcun ribasso rispetto alla base d'asta e il punteggio massimo per l'offerta migliore; dall'altro tenga conto del ribasso percentuale offerto dai concorrenti e non del valore assoluto di tale ribasso. Sono inammissibili e infondati i motivi volti a contestare la congruità della valutazione tecnica operata dalla Commissione in quanto diretti a sostituire il giudizio dei commissari con un diverso giudizio tecnico dell'operatore.

Nel respingere il ricorso nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibili tutti i motivi (pur non sempre puntualmente indicati nel corpo del ricorso) attraverso i quali il ricorrente contestava il punteggio finale assegnato dalla Commissione alle offerte tecniche, entrando nel merito di valutazioni discrezionali censurate tramite una (inammissibile) sovrapposizione dei giudizi. Il TAR ha dichiarato il mancato superamento della prova di resistenza costituita dalla possibilità, a seguito di una diversa assegnazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, di aggiudicarsi la gara.

Il Collegio ha evidenziato che i motivi volti a contestare la congruità della valutazione tecnica operata dalla Commissione sono infondati, oltre che inammissibili, nella parte in cui tendono a sostituire il giudizio dei commissari con un diverso giudizio tecnico di natura soggettiva.

Al contrario nella specie, i criteri e le griglie di valutazione utilizzati erano stati adeguatamente dettagliati e la Commissione aveva motivato le sue valutazioni e le singole attribuzioni di punteggio, non sussistendo, in definitiva, alcun elemento concreto e affidabile sulla cui base si potesse accertare una chiara illogicità e discriminazione nell'attribuzione dei punteggi tecnici, né tanto meno risultava possibile operare una ricostruzione di tali punteggi, tale da garantire una modifica sostanziale delle posizioni finali raggiunte dal ricorrente e dal raggruppamento controinteressato in graduatoria.

Con riferimento all'ultimo motivo di censura, il Collegio non ha rilevato alcuna illegittimità nel criterio di valutazione delle offerte economiche adottato e concretamente applicato dalla stazione appaltante, in quanto trattasi di formula matematica che, da un lato, garantiva la possibilità astratta di attribuire alle offerte concorrenti il punteggio minimo per quella non operante alcun ribasso rispetto alla base d'asta e il punteggio massimo per l'offerta migliore; e dall'altro ha tenuto conto del ribasso percentuale offerto dai concorrenti e non del valore assoluto di tale ribasso.

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