La certezza della data di una fattura nei riguardi del curatore fallimentare

Sergio Sisia
28 Maggio 2019

Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento.
Massima

Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento.

Il caso

Il giudice delegato, con proprio decreto, aveva reso esecutivo ex art. 96 l. fall. lo stato passivo della società fallita respingendo la domanda di ammissione di una società creditrice sulla base del fatto che l'asserito credito (per fornitura di infissi in legno e alluminio) portato in fattura e accompagnato dal relativo documento di trasporto del vettore, non avesse data certa. Proposta opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., il Tribunale di Napoli, con decreto 6.5.2013, accoglieva l'opposizione in quanto, si legge alle pp. 2 e 3 del provvedimento in esame, “…contrariamente a quanto ritenuto del giudice delegato, il credito fatto valere ... portato da fattura fosse comprovato da documentazione avente data certa, così da renderla opponibile al fallimento ...difatti detta fattura era accompagnata da documenti di trasporto, ad essa riferibili, a firma del vettore ... che i documenti in questione consentivano di ritenere assolto l'onere della prova della consegna delle merce in applicazione del combinato disposto degli articoli 1378 e 1510 c.c.”.

Le soluzioni giuridiche

La curatela ricorreva per Cassazione, la quale: (i) dichiarava inammissibile il primo motivo (i.e.: violazione dell'art. 2704 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che l'apposizione di una data sui documenti di trasporto bastasse a ritenere sufficientemente integrati i requisiti di certezza) atteso che “il Tribunale, lungi dall'affermare che lacertezza della data possa dirsi raggiunta ogni volta che sui documenti, in qualsiasi modo, si è posta una data” (così a p. 5 dell'Ordinanza), ha viceversa ritenuto che alla fattura potesse nella specie conferirsi data certa attraverso i documenti di trasporto, in quanto provenienti da un soggetto terzo, e che essa, una volta acquisita la certezza della data, per tale via, in applicazione dell'art. 2704 c.c., co. 1, ult. periodo, comprovasse il credito fatto valere nei confronti del Fallimento, unitamente ai già menzionati documenti di trasporto che dimostravano l'avvenuta consegna, tanto più che correttamente il Tribunale, in applicazione dell'art. 2704 c.c., ha rammentato che “la certezza della data ben può essere fatta discendere dalla deduzione di fatti che, secondo quanto la disposizione espressamente prevede, stabiliscano in modo certo l'anteriorità della formazione del documento” (così a p. 6 dell'Ordinanza); (ii) dichiarava infondato il secondo motivo (i.e: nullità del decreto per inesistenza e contraddittorietà della motivazione) in quanto la motivazione, seppur scarna, “è senz'altro presente” e “il fondamento della decisione è perfettamente chiaro e comprensibile” (così a p. 8 dell'Ordinanza); (iii) dichiarava inammissibile il terzo motivo (i.e.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in assenza di circostanze idonee a conferire data certa ai documenti volti a dimostrare il credito) dato che il Fallimento ricorrente “lungi dal lamentare l'omessa considerazione di un fatto storico ... non ha fatto altro che attaccare la motivazione adottata dal giudice di merito ... erroneamente ritenendo che di tale accertamento si potesse fare a meno per la presenza di una data sulla fattura e sui documenti di trasporto” (così a p. 8 dell'Ordinanza); (iv) accoglieva il quarto motivo (i.e.: violazione degli artt. 1378, 1510 e 2704 c.c. oltre che dell'art. 95 l. fall., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato la terzietà del curatore in sede di verifica del passivo, senza neppure avvedersi che la consegna al vettore non determina la liberazione del venditore nel caso in cui vettore sia quest'ultimo) avendo “Il Fallimento, nella seconda parte del motivo in esame, ... chiaramente inteso lamentare che il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura avvalendosi di documenti provenienti dalla stessa società creditrice in quanto, secondo il Fallimento, sottoscritti da un non meglio identificato «incaricato del trasporto», la cui firma sarebbe stata palesemente corrispondente a quella dell'amministratore della stessa società: ed in definitiva ha lamentato che il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura attraverso documenti privi di efficacia probatoria e, più in generale, neppure essi dotati di data certa”, non assumendo "...alcuna rilevanza l'argomento della curatela secondo cui la firma del vettore sarebbe analoga a quella dell'amministratore della società opponente ben potendo questi essere anche il vettore firmatario dei documenti" (così alle pp. 9 e 10 dell'Ordinanza). Rilevava infatti la Corte in proposito che: (a) nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, c.c., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile (Cass. 13 maggio 2014, n. 10343), sicché il Tribunale non poteva attribuire valore ad un documento non si sa neppure da chi sottoscritto e, (b) secondo la giurisprudenza, se è ben vero che l'articolo 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (v. in tal senso Cass. 12 settembre 2016, n. 17926), è altrettanto vero che la certezza della data non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibile al fallimento; (v) dichiarava assorbito il quinto motivo (i.e.: nullità del decreto ex art. 99, comma 4, l. fall., per avere fondato la decisione su un documento depositato tardivamente).

Questioni giuridiche

Il ruolo del Curatore: la sua terzietà rispetto agli atti e negozi compiuti dall'imprenditore prima del fallimento.

La riforma del diritto fallimentare ha attribuito al Curatore un nuovo ruolo quale parte del giudizio che non partecipa più al giudizio di verifica come organo della procedura, che assiste e collabora con il giudice delegato (cfr. nella giurisprudenza anteriore alla riforma, Cass. S.U. 28 agosto 1990, n. 8879) ma interviene come parte processuale, in sostituzione del fallito. L'attribuzione di tale veste non impedisce tuttavia che questi debba pur sempre ritenersi terzo, rispetto agli atti e negozi compiuti dall'imprenditore prima del fallimento: vale quindi la soluzione accolta in passato, in ordine all'inopponibilità della scrittura intercorsa col creditore, che sia priva di data certa ex art. 2704 c.c. e dell'inapplicabilità alla fattispecie delle regole probatorie in punto di scritture contabili, contenute degli artt. 2709 e 2710 c.c. (cfr. S. Bonfatti-F.P. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 363 e, in giurisprudenza, Cass. 24 marzo 2011, n. 6849).

La data certa ex art. 2704 c.c. ai fini dell'ammissione del credito.

Pertanto, ai fini dell'insinuazione al passivo, “i documenti comprovanti il credito debbono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento” e l'anteriorità del credito rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento costituisce un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso, con la conseguenza che tale anteriorità deve essere provata dal creditore istante, in conformità ai principi generali in tema di onere della prova: “Nel giudizio di ammissione al passivo, ai fini dell'opponibilità di scritture private comprovanti il credito, il curatore assume una posizione di terzietà, con conseguente applicazione dell'art. 2704 c.c. e la mancanza di data certa va considerata quale fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa creditoria” (in tal senso Cass., S.U., 20 febbraio 2013, n. 4213). La giurisprudenza, peraltro, è costante nel ritenere “a fattispecie aperta” la struttura della norma sopra richiamata: “L'art. 2704, comma 1, ultima parte, c.c. non contiene un'enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, con la conseguenza che spetta all'interprete stabilire, caso per caso” (cfr. Cass., 8 novembre 2006, n. 23793). Sotto questo profilo l'ordinanza in esame non si discosta dagli orientamenti già acquisiti, tanto che proprio facendo applicazione di questi sostiene che il Tribunale, “in perfetta armonia con il principio che devolve al giudice di merito l'accertamento della sussistenza ed idoneità di fatti, diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento” ha ravvisato la certezza della data nella specifica circostanza, desumibile dai documenti di trasporto, che la fornitura delle merci oggetto della fattura posta a sostegno dell'insinuazione al passivo, fosse stata consegnata dalla società creditrice al vettore ben prima della dichiarazione di fallimento con conseguente adempimento dell'obbligazione di consegna di essi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1378 e 1510 c.c..

La peculiarità del caso di specie: il documento di trasporto.

Se in linea di massima la S. Corte, nel respingere i primi tre motivi del ricorso, ha fatto piena applicazione di principi giurisprudenziali ormai acquisiti, non sembra neppure, in realtà, che la novità della pronuncia risieda nell'affermazione del principio secondo cui “la certezza della data non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento”. Infatti, a ben vedere, a tale conclusione la Corte giunge proprio richiamando il principio secondo cui “In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla curatela di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorché sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati in forma esemplificativa e non tassativa nell'art. 2704 c.c., comma 1 (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare, caso per caso, la sussistenza ed idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza dalla data del documento: con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass., sez. I, 1 aprile 2009, n. 7964)” (così la richiamata Cass., 12 settembre 2016, n. 17926). E' proprio in ragione di tale limite che il Supremo Collegio, anche a prescindere dal fatto che l'art. 1510, co. 2, c.c. presupponga l'identificabilità del vettore (secondo la cit. Cass., 13 maggio 2014, n. 10343 “… il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto-ivi compreso il risarcimento del danno da inadempimento- fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione, il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689 c.c., comma 1 (Cfr. Cass. n. 1742/1987; n. 8212/2001) afferma che “…la certezza della data non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento”. Il Fallimento, infatti, “…nella seconda parte del motivo in esame, ... ha chiaramente inteso lamentare che il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura avvalendosi di documenti provenienti dalla stessa società creditrice in quanto, secondo il Fallimento, sottoscritti da un non meglio identificato «incaricato del trasporto», la cui firma sarebbe stata palesemente corrispondente a quella dell'amministratore della stessa società” (così a p. 9 dell'Ordinanza). In sostanza, quindi, la certezza della data, nonostante la struttura “a fattispecie aperta” dell'art. 2704 c.c., non avrebbe potuto desumersi dal documento di trasporto allegato alla fattura, in quanto la firma del non meglio identificato incaricato del trasporto, “non si sa neppure da chi sottoscritto”,era palesemente analoga a quella dell'amministratore della società opponente.

Conclusioni

Correttamente quindi, senza sconfessare i principi già più volte affermati in tema, la Cassazione, con l'ordinanza in esame, in ragione della peculiarità del caso per cui i documenti di trasporto erano “provenienti dalla stessa società creditrice in quanto, secondo il Fallimento, sottoscritti da un non meglio identificato «incaricato del trasporto», la cui firma sarebbe stata palesemente corrispondente a quella dell'amministratore della stessa società” (così a p. 9 dell'Ordinanza)non ha attribuito efficacia di data certa ex art. 2704 c.c., al documento di trasporto allegato alla fattura, dal creditore procedente.

Guida all'approfondimento

Per la dottrina cfr. F. Lamanna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Inquadramento sistematico della verifica dei crediti e dei diritti sui beni, Milano, 2006; G. Bozza, Sub artt. 93-97, in A. Jorio (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, 1402, ss.; S. Bonfatti-F.P. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 363.

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