Consorzio di scopo con imprese successivamente raggiunte da interdittive antimafia: nessun effetto contagio

Redazione Scientifica
13 Maggio 2019

L'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, a fronte della costituzione di una nuova società, tra un'impresa legittimamente colpita da un'interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, può ragionevolmente...

L'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, a fronte della costituzione di una nuova società, tra un'impresa legittimamente colpita da un'interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, può ragionevolmente presumersi l'estensione del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, divenuta socia di quest'ultima, insieme a quella inizialmente ritenuta esposta al rischio di permeabilità alle influenze criminali (cd. “effetto contagio”), necessita di un'adeguata considerazione dei profili in fatto delle singole cause. Tale principio, per esempio, si applica solo al caso della costituzione di una società commerciale e non anche di un ordinario “consorzio di scopo” non “stabile”. E l'effetto contagio non si determina qualora al momento della costituzione del consorzio nessun provvedimento interdittivo era stato ancora emesso a carico della contagiante, conformemente all'art. 95, commi 1 e 2, del codice antimafia.

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