Nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, l’onere motivazionale della pubblica amministrazione è attenuato
29 Maggio 2019
La decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica non è da classificare come attività di secondo grado atteso che, in tal caso, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l'assenza di una posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario provvisorio, attenua l'onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, anche con riferimento alla indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro. |