Sulla rettifica degli errori materiali in sede di verifica dell'anomalia

Diego Campugiani
29 Maggio 2019

Laddove sia stato indicato un costo della sicurezza inadeguato perché presuntivamente errato, perché detto asserito errore possa essere ritenuto “materiale” è necessario che la fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta emerga ictu oculi, poiché l'errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione.

Il caso. Il Tar si è pronunciato sul ricorso proposto dall'impresa con la quale si contestava la legittimità dell'aggiudicazione ad altra concorrente perché quest'ultima aveva indicato in sede di offerta, quali oneri della sicurezza aziendale, l'importo di € 0,10. Successivamente, la controinteressata, in sede di giustificazione dell'offerta presentata, aveva indicato un importo diverso degli oneri della sicurezza aziendale pari a € 100,00, senza tuttavia fornire alcun chiarimento in ordine alla discrasia tra l'offerta presentata e quella giustificata e senza fornire alcuna indicazione in ordine alla pretesa esistenza di un pregresso errore di battitura in sede di formulazione dell'offerta. La Commissione di gara, tuttavia, aveva ritenuto in via del tutto unilaterale, di poter sostenere che fosse stato commesso dalla controinteressata un errore materiale di battitura sebbene questo non fosse stato mai invocato. La società ricorrente in giudizio ha stigmatizzato che seguendo l'interpretazione della Commissione, l'importo avrebbe potuto essere anche € 1.000,00 e non € 100,00, circostanza che avrebbe ulteriormente confermato come, nella specie, l'aggiudicataria non sarebbe incorsa in un “errore materiale”, atteso che non vi sarebbe un'unica e univoca “interpretazione” dell'importo che la Commissione ha ritenuto indicato in offerta (potendo attribuirsi al predetto importo un qualsiasi valore). Il TAR ha accolto il ricorso rammentando, preliminarmente che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel definire i confini del dovere di soccorso istruttorio nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, ha affermato che “esso non può essere mai utilizzato per supplire a carenze dell'offerta sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi”, in tal modo escludendo categoricamente la possibilità di una integrazione dell'offerta preordinata a supplire a sue carenze (introducendovi un quid novi), consentendo la sola rettifica di eventuali errori materiali nella sua formulazione. Quanto all'asserita commissione di un “errore materiale” il Collegio ha menzionato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “la possibilità della rettifica di errori materiali va sempre riconosciuta a condizione che si tratti di un errore materiale riconoscibile maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente in modo da elidere la possibilità che la correzione dell'errore divenga uno strumento per modificare o integrare l'offerta” (T.A.R. Lazio – Latina, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 456). Nel caso si specie, quindi, preso atto dell'indicazione in sede di offerta di un importo presuntivamente sbagliato, non essendo possibile rinvenire nella medesima proposta (e non nei successivi giustificativi) alcuna indicazione dal quale si potesse ricavare quello corretto, il TAR non ha condiviso la tesi della Commissione, accogliendo il ricorso.

In conclusione, poiché anche in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il potere di soccorso istruttorio non può ledere la par condicio, ammettendo integrazioni che sopravvengano a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, consentendole di “aggiustare” il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti, non è inibito alla stazione appaltante richiedere o alla concorrente di provare che la propria offerta era corretta e che tale non apparisse per la presenza di un errore materiale (Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4370; T.A.R. Marche – Ancona, Sez. I, 25 luglio 2014, n. 742), tuttavia tale errore deve essere evincibile sulla base di elementi comunque ricavabili nell'offerta e non mediante i giustificativi depositati per la verifica dell'anomalia dell'offerta.