Mutuo cointestato: irripetibilità delle somme versate in costanza di matrimonio da uno solo dei coniugi
30 Maggio 2019
Due coniugi, separati di fatto e in regime di separazione dei beni, sono intestatari del mutuo per l'acquisto - in costanza di matrimonio e in comunione ordinaria - della casa familiare. Il coniuge che vive in tale abitazione (unitamente ai figli minori) e che paga in via esclusiva le rate di mutuo, quando è legittimato ad agire in regresso per la restituzione del 50% della rata? Vi è possibilità di retroagire alla prima rata non pagata dall'altro coniuge?
E' da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa coniugale anche se cointestata. Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via escluiva sono stati inquadrati dalla giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143c.c. In questo senso si sono pronunciate Cass. civ., sent. 17 settembre 2004, n. 18749 e Cass. civ., sent. 27 maggio 2015, n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarità matrimoniale. L'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata invece ricondotta da Cass. civ., sent. 28 maggio 2009, n. 12551 a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconucibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare. I principi sopra richiamati, pur in assenza di precedenti al riguardo, valgono a mio avviso anche in regime di separazione di fatto, non discendendo da questo tipo di separazione per il nostro ordinamento alcuna conseguenza giuridica e non affievolendo in alcun modo nessuno dei doveri nascenti dal matrimonio. Tantomeno quello di solidarità economica e materiale. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. civ., sent. 17 gennaio 2018, n. 1078), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti. |