È illegittimo il provvedimento di esclusione che non motivi in ordine al requisito della gravità della violazione

30 Maggio 2019

E' illegittimo il provvedimento di esclusione che non rechi alcuna motivazione in ordine al requisito della gravità delle violazioni suscettibili di considerazione ai sensi dell'art. 80, 5° comma lett. a) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in violazione di una precisa necessità più volte affermata dalla giurisprudenza e, pur nel loro carattere non vincolante, dalle Linee-guida Anac n.6. La predetta gravità della violazione non può difatti ritenersi in re ipsa, ma deve trovare una puntuale espressione nella struttura motivazionale dell'atto.

Il caso. Un operatore economico veniva escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 80, comma 5del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per effetto di “reiterate e recenti violazioni delle norme in materia ambientale e sicurezza dei lavoratori, alcune delle quali sono ancora pendenti, in quanto alla data odierna non sono scaduti i termini per il pagamento della sanzione”.

Il provvedimento lesivo veniva gravato da impugnazione.

La questione. Il Tar ha rilevato che i provvedimenti di esclusione dalle gare devono recare una puntuale motivazione in ordine al requisito della gravità delle violazioni suscettibili di considerazione ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici; in questo senso depongono, non solo un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2019, n. 2794), ma anche le Linee-guida Anac n. 6 e ss. mm. e ii.

Tanto premesso, il giudice ha ritenuto che nel caso di specie la struttura motivazionale dell'atto impugnato, in quanto recante soltanto un generico riferimento alla presenza di “reiterate e recenti” violazioni delle norme in materia ambientale, non sarebbe tale da soddisfare l'esigenza relativa alla valutazione della gravità delle singole violazioni; con la precisazione che detta valutazione di gravità non potrebbe ritenersi in re ipsa, né potrebbe essere automaticamente desunta dal numero o reiterazione delle violazioni.

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