Sulla irrilevanza della divergenza tra la valutazione preliminare della Commissione giudicatrice e l'accertamento ex post effettuato dal RUP

30 Maggio 2019

La divergenza di valutazione tra quanto ritenuto in via preliminare dalla Commissione giudicatrice e quanto accertato ex post dal RUP in sede di comprova dei requisiti, non è indice di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. È, difatti, nella fisiologia del procedimento, per come conformato dal legislatore, che la fase di verifica del possesso dei requisiti dichiarati sia successiva alle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice in sede di ammissione dei concorrenti.

Il caso. Un operatore economico impugnava l'ammissione alla gara di un costituendo RTI per difetto dei requisiti di partecipazione. Il Tar annullava l'ammissione precisando che la stazione appaltante aveva l'obbligo di invitare la concorrente ad integrare la dichiarazione in ordine ai dati mancanti attraverso il soccorso istruttorio. In esecuzione del provvedimento giurisdizionale l'amministrazione invitava il costituendo RTI ad integrare i dati carenti; veniva impugnata nuovamente la sua ammissione in gara. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante, all'esito della verifica effettuata dal RUP del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, escludeva il costituendo RTI per carenza dei requisiti.

La questione. Avverso il provvedimento di esclusione veniva interposta impugnazione per incompetenza del RUP che, anziché limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti come dichiarati, li avrebbe valutati nuovamente, ponendosi così in contrasto con quanto statuito dalla Commissione giudicatrice.

Il Tar ha rilevato che una divergenza di valutazione tra quanto ritenuto in via preliminare dalla Commissione giudicatrice e quanto accertato ex post dal RUP in sede di comprova dei requisiti è possibile e non costituisce alcun indice di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. A tale fine, è stato richiamato un recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui un eventuale provvedimento di esclusione nella fase di presentazione delle domande di partecipazione o dell'offerta può essere adottato solo nell'ipotesi in cui l'autodichiarazione contenuta nel DGUE evidenzi di per sé – quasi in termini "confessori" – la mancanza dei requisiti; di norma, invece, la Commissione non può che fondarsi su quanto dichiarato nel DGUE, in quanto per accertare la mancanza del requisito nonostante esso sia stato dichiarato è necessaria un'adeguata attività di verifica, che l'ordinamento normativo posticipa a una fase successiva della procedura di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675).

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