Cessione di beni ed effetti sul possesso del requisito della cifra di affari

Redazione Scientifica
29 Maggio 2019

Una concorrente non può utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara, la cifra di affari maturata da altra società con cui ha stipulato un contratto se tale contratto, a dispetto del nomen iuris adoperato dalle parti di affitto di ramo d'azienda tale non può...

Una concorrente non può utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara, la cifra di affari maturata da altra società con cui ha stipulato un contratto se tale contratto, a dispetto del nomen iuris adoperato dalle parti di affitto di ramo d'azienda tale non può essere qualificato, dato che prevede esclusivamente la consegna della documentazione per comprovare requisiti già posseduti dal dante causa, ed inoltre non ha ad oggetto il trasferimento di un complesso di beni inteso quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, ma si limita a contemplare la consegna della documentazione e di alcuni beni, del tutto al di fuori della configurabilità di un contratto di affitto di ramo di azienda.

Quindi in assenza del trasferimento di un complesso di beni inteso oggettivamente come un'entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, limitandosi a prevedere la consegna di un numero limitato di beni (nella specie sette) trasferiti nella loro autonoma individualità, correttamente il giudice di primo grado ha escluso che potesse avere un valore giuridico la dichiarata acquisizione di una determinata cifra d'affari del cedente; non poteva nemmeno essere utile l'autorizzazione alla stipula di tale atto traslativo da parte del giudice delegato della procedura di concordato della ditta cedente, poiché il provvedimento del giudice rispondeva a finalità connesse a detta procedura concordata e certamente nulla aveva a che fare con il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica.

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