Valido a tutti gli effetti il “Matrimonio a prima vista”Fonte: Trib. Pavia , 4 aprile 2019
03 Giugno 2019
Il caso. Un uomo e una donna chiedevano l'annullamento del matrimonio, contratto a seguito della loro partecipazione alprogramma tv “Matrimonio a prima vista 2”, in cui coppie di estranei, senza essersi in precedenza conosciuti, contraevano matrimonio valido a tutti gli effetti. I due concorrenti sottoscrivevano un contratto con la società di produzione, impegnandosi ad essere ripresi nelle vita quotidiana prima, durante e dopo il giorno del matrimonio e obbligandosi, per tutta la durata del programma, a non abbandonarlo, pena il risarcimento del danno economico e di immagine per la produzione, il cui ammontare non veniva quantificato. Il contratto, inoltre, prevedeva la possibilità per i due coniugi, terminato il periodo di registrazione, di procedere ad una separazione consensuale entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio e al successivo ricorso congiunto di divorzio, con spese interamente a carico della produzione. Prima della sottoscrizione, l'uomo esprimeva alla produzione le proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto, soprattutto nelle parte in cui erano previste penali e l'obbligo di risarcire il danno in caso di abbandono del programma, ma la produzione provvedeva a rassicurarlo garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni fase della realizzazione. Così i due partecipanti contraevano matrimonio, salvo poi chiederne l'annullamento per vizio della volontà.
Valida la volontà negoziale manifestata attraverso la partecipazione al programma tv. la In particolare, i ricorrenti adducono come contenuto della violenza altrui, ovvero come espressione del loro timore, la minaccia rappresentata dalle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio alla casa di produzione, nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione del contratto, non avessero contratto matrimonio. Al riguardo, il Tribunale di Pavia preliminarmente rileva che il principio dell'onere della prova impone agli attori di produrre in giudizio copia del contratto da loro sottoscritto con la società produttrice del programma televisivo, risultando agli atti, invece, una copia fotostatica dello stesso del tutto priva di sottoscrizione. Anche prescindendo da questo aspetto, non risulta provato che le parti abbiano contratto il vincolo per effetto di un consenso viziato, in quanto non pienamente libero, perché prestato nel timore rappresentato dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale revoca di esso. Infatti, dagli atti di causa non è emerso che le parti avessero subito la riferita pressione psicologica e che, pertanto, si siano a causa di ciò determinate a contrarre il vincolo matrimoniale: ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo, o meglio, partecipare al programma, rassicurate dalla prospettata possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all'eventuale successivo scioglimento del matrimonio. Secondo i giudici, elemento essenziale per far nascere il vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l'eventuale riserva mentale, bensì l'aspetto esteriore rappresentato dall'esistenza di una volontà negoziale valida, manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio; volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall'Ufficiale civile celebrante. Del resto, lo stesso contratto sottoscritto dalle parti con la società evidenziava la consapevolezza e la conseguente accettazione da parte dei contraenti che il matrimonio sarebbe stato pienamente valido a tutti gli effetti e che dal suddetto matrimonio sarebbero conseguiti tutti i diritti e gli obblighi di legge.
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