Escussione testimoniale in dibattimento e mutamento del giudice: questione di legittimità costituzionale inammissibile
03 Giugno 2019
Con ordinanza del 12 marzo 2018, il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost., sottoponendo alla Consulta il seguente quesito di diritto: «se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo» . L'imposizione, a ogni di mutamento della composizione del collegio giudicante, dell'obbligo di rinnovare l'escussione dei testimoni, fatto salvo il caso in cui le parti processuali prestino il consenso alla lettura delle deposizioni precedentemente rese in dibattimento, sarebbe suscettibile – secondo il giudice a quo – di dilatare in maniera abnorme i tempi del processo, in contrasto il canone di ragionevole durata, di cui all'art. 111, comma 2, Cost. La disciplina censurata violerebbe, altresì, il principio costituzionale dell'effettività del processo, inscritto nell'art. 111, comma 1, Cost., poiché la (potenzialmente infinita) reiterazione dell'assunzione della prova dichiarativa impedirebbe di concludere utilmente il processo, così frustrando la piena ed effettiva attuazione della giurisdizione. La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni di legittimità costituzionale, così sintetizzate, inammissibili. |