Riqualificazione giuridica del fatto e ammissibilità alla messa alla prova davanti alla Consulta
03 Giugno 2019
Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, c.p.p., nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» (in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1. d.P.R. n. 309/1990). La questione viene dichiarata infondata. Alla luce, infatti, dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. sul punto, Cass. pen., Sez. IV., 8 maggio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015 , n. 4527, per cui, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis c.p.p., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola; e, ancora, Cass. pen., Sez. IV, 18 settembre 2018, n. 44888 e Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 29622, per cui la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova), il giudice a quo, ben avrebbe potuto addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente conforme e compatibile con le norme, così come già formulate dal legislatore, per la concessione – in linea astratta di quantum di pena inerente al limite edittale massimo, in caso di successiva riqualificazione giuridica del fatto – a favore dell'imputato. |