Necessità della forma scritta di un atto transattivo prevista dalla legge di contabilità non si applica ai Consorzi di bonifica quali enti pubblici economic

Redazione Scientifica
30 Maggio 2019

La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica...

La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. Un., 9 agosto 2018, n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, n. 17016; 23 gennaio 2018, n. 1549; ord. 27 ottobre 2017, n. 25631; 13 ottobre 2016, n. 20690; 17 giugno 2016, n. 12540; 22 dicembre 2015, n. 25798; 11 novembre 2015, n. 22994; ord. 24 febbraio 2015, n. 3721; 19 settembre 2013, n. 21477; 14 aprile 2011, n. 8539; 26 ottobre 2007, n. 22537).

Consegue l'irrilevanza di manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (Cass., 11 novembre 2015, n. 22994; ord. 9 maggio 2017, n. 11231; 15 giugno 2015, n. 12316), e l'inammissibilità, salvi i casi previsti da speciali disposizioni, di rinnovi taciti (Cass., Sez. un., 20 novembre 1991, n. 12769; Cass., 24 giugno 2002, n. 9165; 21 maggio 2003, n. 7962) e di subentri per facta concludentia (Cass., 19 settembre 2013, n. 21477; 30 maggio 2002, n. 7913).

Sempre per consolidata giurisprudenza, le norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, non sono ritenute applicabili agli enti pubblici economici, per i cui contratti non è prevista, di regola e salvo pure cospicue eccezioni (come nel caso dell'affidamento di pubblici appalti), la forma scritta o altra forma solenne ad substantiam.

Viene in rilievo, in questo caso, la considerazione che l'ente pubblico economico si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori e va quindi equiparato a essi anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni quando non agiscano iure privatorum (Cass. Sez. un., n. 20684 del 2018, cit.; Cass., 2 dicembre 2016, n. 24640; 24 giugno 1975, n. 2511).

I Consorzi di bonifica hanno natura giuridica di ente pubblico economico (giurisprudenza costante: tra altre, Cass. civ., Sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1548; Sez. lav., 5 dicembre 2017, n. 29061; Cons. Stato, VI, 20 maggio 2011; 28 marzo 2000, n. 1796; Corte cost. 14 luglio 2006, n. 289; 28 luglio 2004, n. 282).

Ne deriva che l'atto transattivo, finalizzato alla regolazione di pretese inerenti lo svolgimento di un servizio già prestato a favore del Consorzio, non può ritenersi soggetto, in dipendenza della natura del Consorzio stesso, alla normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, e, indi, alla prescrizione della forma scritta, contestuale, ad substantiam.

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