Istanza di accesso da remoto al fascicolo telematico. In un contenzioso per il rilascio di un titolo edilizio tra una società e un Comitato, il Presidente di quest'ultimo (che si difendeva in proprio) presentava istanza di accesso da remoto al fascicolo telematico. La controparte, tuttavia, depositava atto di opposizione all'istanza di accesso.
Nel domandare l'accesso al fascicolo, l'istante ha allegato l'interesse a procedere all'esame di atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico “anche ai fini di presentare atto di intervento ovvero per valutare l'intrapresa di azioni a tutela degli interessi legittimi e/o diritti soggettivi connessi”.
Quando è consentito l'accesso. Il Tribunale Amministrativo ritiene inammissibile l'istanza essendo il ricorso cui la stessa accede trattenuto in decisione in data antecedente al deposito della stessa, con conseguente preclusione ad ogni ulteriore attività processuale per il relativo grado di giudizio.
L'accesso ad atti e documenti processuali, chiariscono i Giudici, sfugge alla disciplina degli artt. 22 e ss l. n. 241/1990, dettata per i documenti amministrativi.
Ritiene il TAR che, mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è garantito a tutti gli aventi interesse (art. 744 c.p.c.), l'accesso agli atti e documenti di parte è regolato dall'art. 17, comma 3, D.P.C.M. n. 40/2016 recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale: «l'accesso al fascicolo processuale telematico è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio».
Il TAR rileva che gli atti difesivi depositati non hanno carattere pubblico e dunque sono accessibili solo dalle parti del processo, che siano costituite o che siano almeno state evocate in giudizio.
La visione da remoto a tali atti deroga tale principio e deve essere accordata solo in presenza di imprescindibili esigenze difensive, posto che gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o strategie processuali della parte.
Le considerazioni svolte restano tuttavia assorbite dalla pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, poiché proposta in data successiva a quella del passaggio in giudicato del ricorso cui accede.
Alla luce di quanto esposto, il TAR rigetta l'istanza di accesso la fascicolo informatico.